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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-89/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 aprile 2022. — « Romega » UAB contro Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 1 – Allegato I – Carne fresca di pollame – Controllo da parte delle autorità nazionali competenti della presenza delle salmonelle elencate alla riga 1.28 del capitolo I di tale allegato – Controllo della presenza di altri microrganismi patogeni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Potere discrezionale delle autorità nazionali – Portata. — Causa C-89/21

Giurisprudenza europea62021CJ0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio il potere delle autorità nazionali in materia di sicurezza alimentare. La conformità della carne fresca di pollame al criterio microbiologico del regolamento n. 2073/2005 non impedisce, di per sé, di adottare misure restrittive o di ritiro se emergono altri microrganismi patogeni. La valutazione concreta della rischiosità resta affidata al giudice nazionale, secondo i criteri dell’articolo 14 del regolamento n. 178/2002.

Le autorità nazionali possono qualificare come alimento a rischio la carne fresca di pollame contaminata da sierotipi di Salmonella diversi da Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium, anche se conforme al criterio microbiologico specifico del regolamento n. 2073/2005.

La questione giuridica

Se l’articolo 1 del regolamento n. 2073/2005, letto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 178/2002, consenta alle autorità competenti di uno Stato membro di considerare non sicura, ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, la carne fresca di pollame conforme al criterio di cui all’allegato I, capitolo I, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005, quando sia contaminata da sierotipi di Salmonella diversi da Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.

Principio di diritto

L’articolo 1 del regolamento n. 2073/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 178/2002, non osta a che l’autorità competente nazionale consideri a rischio, e quindi soggetta a restrizioni o ritiro dal mercato, la carne fresca di pollame che, pur rispettando il criterio microbiologico specifico limitato a Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium, presenti altri microrganismi patogeni, compresi altri sierotipi di Salmonella; spetta però al giudice nazionale verificare in concreto se tali microrganismi giustifichino, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 178/2002, il sospetto che l’alimento sia dannoso o inadatto al consumo umano.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Regolamento (CE) n. 2073/2005
  • Articolo 1, regolamento (CE) n. 2073/2005
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 2073/2005
  • Allegato I, capitolo I, riga 1.28, regolamento (CE) n. 2073/2005
  • Regolamento (UE) n. 1086/2011
  • Regolamento (UE) 2019/229

Contaminazione della carne fresca di pollame da sierotipi di Salmonella diversi da quelli del criterio microbiologico UE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in materia di sicurezza alimentare e controlli microbiologici sui prodotti alimentari. La controversia opponeva la Romega UAB, grossista di carne di pollame, all’autorità lituana competente, che aveva sanzionato la società e le aveva ordinato di ritirare dal mercato carne fresca di pollame contaminata da sierotipi di Salmonella diversi da quelli espressamente menzionati nel criterio del regolamento n. 2073/2005.

Fatti e procedimento principale

Nel corso dei controlli effettuati dopo una notifica di allarme rapido, l’autorità lituana aveva rilevato nella carne fresca di pollame immessa sul mercato dalla Romega la presenza di Salmonella Kentucky e, successivamente, di Salmonella Infantis. Sulla base dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, aveva inflitto un’ammenda e imposto il ritiro e la distruzione del prodotto già commercializzato.

La Romega sosteneva che il criterio di cui all’allegato I, capitolo I, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005 riguarda soltanto Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium; perciò, la presenza di altri sierotipi non basterebbe a qualificare il prodotto come alimento a rischio. L’autorità nazionale e la Commissione ritenevano invece che il regolamento non escluda controlli e misure rispetto ad altri microrganismi patogeni.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 14 del regolamento n. 178/2002, che vieta l’immissione sul mercato di alimenti a rischio, ossia dannosi per la salute o inadatti al consumo umano. In particolare:

  • il paragrafo 7 stabilisce che gli alimenti conformi a specifiche disposizioni UE sulla sicurezza alimentare sono considerati sicuri solo per gli aspetti disciplinati da tali disposizioni;
  • il paragrafo 8 consente alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati, anche se l’alimento è conforme alle norme specifiche, quando vi siano motivi di sospettare che esso sia comunque a rischio.

Quanto al regolamento n. 2073/2005, la Corte evidenzia che l’articolo 1 conferisce alle autorità competenti il potere di verificare il rispetto dei criteri microbiologici ma anche di procedere a ulteriori campionamenti e analisi per individuare altri microrganismi, tossine o metaboliti, specie per prodotti alimentari sospetti o nell’ambito dell’analisi del rischio. L’allegato I, capitolo I, riga 1.28, limita il criterio specifico per la carne fresca di pollame a Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.

Ragionamento della Corte

La Corte rileva che i criteri microbiologici del regolamento n. 2073/2005 si applicano ai soli microrganismi ivi elencati, ma ciò non significa che le autorità nazionali debbano limitare le loro verifiche a tali soli agenti patogeni. La formulazione dell’articolo 1, letta alla luce del considerando 3, consente espressamente ulteriori analisi su altri microrganismi.

Inoltre, l’obbligo degli operatori di assicurare la conformità ai criteri dell’allegato I non implica che altri microrganismi patogeni siano irrilevanti ai fini della sicurezza alimentare. La Corte sottolinea che il regolamento n. 178/2002, in particolare l’articolo 14, paragrafo 8, attribuisce un margine di intervento ampio alle autorità nazionali, in funzione del livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

La Corte richiama anche i considerando 9 e 10 del regolamento n. 1086/2011, dai quali risulta che Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium sono responsabili della maggior parte dei casi di salmonellosi umana, ma che la limitazione del criterio a tali sierotipi mira anche a stimolare misure preventive contro tutti i sierotipi rilevanti per la salute pubblica. Di conseguenza, la presenza di altri sierotipi, come quelli riscontrati nel caso di specie, può integrare un motivo di sospetto sufficiente a fondare misure restrittive.

Limiti e ruolo del giudice nazionale

La Corte precisa tuttavia che spetta al giudice nazionale verificare in concreto se la presenza dei sierotipi non ricompresi nella riga 1.28 consenta di sospettare che l’alimento sia a rischio, ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2-5, del regolamento n. 178/2002, e se le misure adottate siano effettivamente "provvedimenti appropriati" ai sensi del paragrafo 8.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 1 del regolamento n. 2073/2005, letto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 178/2002, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente di uno Stato membro può trattare come categoria a rischio la carne fresca di pollame in cui siano stati rilevati microrganismi patogeni diversi dai sierotipi di Salmonella previsti dall’allegato I, capitolo I, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecriteri microbiologicicontrolli ufficialicarne di pollamesalmonella

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