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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 3651 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA relativa a spese legali e costi sostenuti per il contenzioso tra l'associazione temporanea di imprese (ATI) e la stazione appaltante. Secondo il fisco, la società consortile V. era estranea sia al rapporto contrattuale con la committente sia alla gestione del contenzioso, che spettava esclusivamente alla società mandataria e capogruppo T. Di conseguenza, tali costi non erano inerenti all'attività della società consortile ai sensi dell'art. 19 del decreto IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. È stato stabilito che la società consortile subentra solo nell'esecuzione materiale dei lavori, ma non sostituisce l'ATI nel rapporto con la stazione appaltante né assume la gestione del relativo contenzioso. Le spese legali e gli altri costi connessi al contenzioso dovevano pertanto essere imputati alla mandataria e alle imprese associate, non alla società consortile, con conseguente indetraibilità dell'IVA. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.260 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, decreto IVA

    Per le operazioni passive, non è sufficiente, ai fini della detraibilità dell'imposta, la qualità d'imprenditore societario, dovendosi verificare l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio rispetto alla specifica attività imprenditoriale.

    La detrazione dell'IVA richiede che il bene o servizio acquistato sia effettivamente inerente e strumentale all'attività svolta dal soggetto che sostiene il costo. La mera appartenenza a una struttura imprenditoriale non basta.

  • Legge n. 584/1977, artt. 20, 21, 22 e 23-bis

    Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite attribuisce alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti del soggetto appaltante. La società consortile può subentrare nell'esecuzione totale o parziale dei lavori, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite.

    La società consortile costituita dall'ATI è uno strumento operativo per l'esecuzione dei lavori e non subentra nel rapporto giuridico con la stazione appaltante. La gestione amministrativa e processuale dell'appalto resta attribuita alla mandataria.

  • D.Lgs. n. 406/1991, artt. 22 e 26

    La disciplina successiva conferma la distinzione tra il ruolo dell'ATI, titolare del rapporto con il committente, e quello della società consortile, incaricata dell'esecuzione unitaria delle opere.

  • D.P.R. n. 554/1999, artt. 93, 95 e 96

    Le disposizioni regolamentari confermano che il subentro della società consortile riguarda l'esecuzione dei lavori e non determina successione nel contratto d'appalto, cessione del contratto o trasferimento della rappresentanza processuale.

  • Art. 1720 c.c.

    Le spese relative alla gestione del mandato, compresa l'amministrazione del rapporto d'appalto e il contenzioso, restano regolate dal rapporto di mandato tra la mandataria e le imprese mandanti e non possono essere fiscalmente triangolate attraverso la società consortile.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte può decidere direttamente nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, come avvenuto nel caso esaminato.

Massime di principio

  • In un'ATI, la società capogruppo e mandataria conserva la rappresentanza esclusiva nei rapporti con la stazione appaltante, compresa la gestione del contenzioso.
  • La società consortile costituita dalle imprese riunite svolge normalmente una funzione esecutiva e operativa; la sua costituzione non trasferisce automaticamente il contratto d'appalto né le relative posizioni giuridiche.
  • I costi legali e amministrativi relativi al rapporto con il committente devono essere sostenuti e documentati dal soggetto cui la legge o il contratto attribuiscono la gestione del rapporto, normalmente la mandataria.
  • Il riaddebito di costi alla società consortile non rende automaticamente detraibile l'IVA: occorre dimostrare un nesso diretto tra il costo e l'attività propria della società che lo sostiene.
  • Per valutare l'inerenza fiscale di una spesa occorre distinguere tra costi relativi all'esecuzione materiale dell'opera, imputabili alla società consortile, e costi relativi all'amministrazione o al contenzioso dell'appalto, imputabili all'ATI e alla mandataria.
  • La presenza di fatture intestate direttamente alla società consortile non è sufficiente a legittimare la detrazione dell'IVA se la prestazione riguarda un'attività giuridicamente estranea alle sue attribuzioni.

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