Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2718/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del Decreto dell’USR per la Campania, Ufficio IV, prot. n. 57536 del 29.7.2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Scuola Oggi Giovanni Leone; - dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 e 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’Istituto Giovanni Leone, recentemente conosciuti; - dei presupposti Decreto Ministeriale n. 267/2007, Decreto Ministeriale n. 83/2008, nonché nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - della nota dell’USR Campania, prot. n. 93608 del 1° dicembre 2025, di conferma di esecutività del decreto del 29/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Scuola Oggi Giovanni Leone, solo di recente conosciuta; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.

Giustizia amministrativa202602113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli studenti hanno impugnato il decreto dell'USR per la Campania che aveva negato all'istituto presso il quale erano iscritti il riconoscimento della parità scolastica per l'anno 2025/2026, nonché gli elenchi delle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie e gli atti presupposti. Hanno dedotto il pregiudizio derivante dall'impossibilità di concludere l'anno scolastico presso una scuola paritaria, sostenendo che l'avvio delle attività didattiche e le iscrizioni intervenute dopo l'adozione di decreti presidenziali cautelari avessero fondato un affidamento meritevole di tutela. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere. La controversia principale sul diniego era stata proposta dal gestore dell'istituto davanti al TAR Lazio. Il Collegio ha quindi esaminato se gli studenti fossero titolari di una posizione qualificata e differenziata, correlata all'esercizio del potere di riconoscimento della parità scolastica, oppure soltanto di un interesse di fatto o di un vantaggio riflesso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, senza esame dei motivi di merito relativi alla legittimità del diniego. Il TAR ha affermato che legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione, che devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione. Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica il rapporto amministrativo intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il gestore dell'istituto: il gestore presenta l'istanza, riceve il preavviso di rigetto e il provvedimento finale, partecipa all'istruttoria, comunica le variazioni organizzative e dimostra il possesso dei requisiti. Esso è pertanto l'unico titolare dell'interesse legittimo pretensivo e della legittimazione autonoma a impugnare il diniego. Gli studenti sono invece titolari di un rapporto contrattuale con l'istituto per l'erogazione del servizio scolastico e subiscono, al più, un vantaggio o pregiudizio riflesso dall'esercizio del potere amministrativo. Tale posizione non consente loro di agire in nome proprio per tutelare la posizione giuridica del gestore; avrebbe potuto eventualmente giustificare un intervento nel giudizio promosso dal gestore ai sensi dell'art. 28 c.p.a. Né i decreti presidenziali cautelari, né gli atti amministrativi adottati in loro esecuzione, potevano fondare un affidamento giuridicamente tutelabile, essendo provvedimenti interinali e condizionati agli esiti delle successive fasi cautelari. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, liquidata in euro 1.000,00 oltre accessori, poste solidalmente a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso impugnatorio contro il diniego di parità scolastica è stato esaminato quanto alla sussistenza delle condizioni dell'azione.

  • art. 35 c.p.a.

    Il difetto di legittimazione all'azione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di porre d'ufficio a fondamento della decisione una questione rilevata nel corso della trattazione, assegnando alle parti un termine per le osservazioni; il TAR lo ha richiamato per i profili di legittimazione e interesse a ricorrere.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il principio generale dell'art. 81 c.p.c. sul divieto di far valere in giudizio, in nome proprio, diritti o situazioni giuridiche altrui, salvo espressa previsione di legge.

  • art. 28 c.p.a.

    La posizione degli studenti, dipendente e connessa al rapporto amministrativo principale, avrebbe potuto eventualmente essere fatta valere mediante intervento nel giudizio promosso dal gestore.

  • art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui

    Il principio esclude che gli studenti possano impugnare autonomamente un atto rivolto al gestore per ottenere effetti giuridici nella sfera di quest'ultimo.

  • art. 1, comma 3, d.m. 29 novembre 2007, n. 267

    L'istanza di riconoscimento della parità scolastica deve essere presentata dal gestore, persona fisica o rappresentante legale dell'ente; ciò individua il titolare del rapporto amministrativo.

  • art. 3, comma 1, d.m. 29 novembre 2007, n. 267

    Il gestore è tenuto a dichiarare la permanenza dei requisiti richiesti per la parità scolastica.

  • art. 3, comma 4, d.m. 29 novembre 2007, n. 267

    Il gestore deve comunicare le variazioni relative alla gestione, organizzazione e funzionamento della scuola.

  • art. 1, comma 6, d.m. 29 novembre 2007, n. 267

    Grava sul gestore l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi necessari per il riconoscimento della parità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato indirizzato al gestore, quale interlocutore procedimentale del potere di riconoscimento della parità scolastica.

  • art. 56 c.p.a.

    I decreti presidenziali monocratici hanno natura cautelare interinale e non sono idonei, se non confermati, a consolidare un titolo stabile o un affidamento giuridicamente tutelabile.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, il rapporto amministrativo intercorre tra l'amministrazione e il soggetto gestore dell'istituto; il gestore, quale titolare dell'istanza, degli obblighi dichiarativi e dell'onere di provare i requisiti, è l'unico titolare dell'interesse legittimo pretensivo e della legittimazione autonoma a impugnare il diniego.
  • Gli studenti iscritti a un istituto scolastico privato non sono legittimati a impugnare autonomamente il diniego della parità scolastica rivolto al gestore, quando la loro posizione deriva da un rapporto contrattuale con l'istituto e consiste in un vantaggio o pregiudizio soltanto riflesso rispetto all'esercizio del potere amministrativo.
  • La titolarità di un interesse di fatto o di un'utilità riflessa non consente di agire in nome proprio per ottenere effetti giuridici nella sfera di un altro soggetto, salvo un'espressa previsione legislativa di azione sostitutoria.
  • Il soggetto titolare di una posizione connessa o dipendente dal rapporto amministrativo principale, ma privo di autonoma legittimazione a impugnare l'atto, può eventualmente far valere le proprie ragioni mediante intervento nel giudizio promosso dal titolare del rapporto principale.
  • Un decreto cautelare presidenziale monocratico e gli atti amministrativi adottati in sua esecuzione, quando siano espressamente subordinati agli esiti delle successive fasi del giudizio, non consolidano un titolo definitivo né fondano un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dell'utilità conseguita in via interinale.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.