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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 429/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la sua istanza di sospensione del procedimento in funzione della messa alla prova ritenendo mancante il programma di trattamento dell'UEPE; in cassazione si deduceva inoltre la nullità dell'atto per presunta illeggibilità della grafia e la violazione di legge per avere, secondo il ricorrente, respinto l'istanza e dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza, seppure faticosamente leggibile, permettesse di comprendere che il rigetto riguardava solo l'istanza di sospensione per messa alla prova e non l'opposizione al decreto penale; il provvedimento aveva natura interlocutoria e non era autonomamente impugnabile. Per tale motivo il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020

    Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020

    Richiamata per affermare che l'atto impugnato aveva natura interlocutoria e che il rigetto riguardava la sola istanza di sospensione, con conseguente non impugnabilità autonoma in cassazione.

  • Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237 - 01

    Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237 - 01

    Richiamata per il principio secondo cui gli atti interlocutori non sono autonomamente impugnabili in cassazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte cost. sent. n. 186/2000

    Citata in relazione al principio che, quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si può ritenere automaticamente assente colpa; ciò giustifica l'applicazione di sanzioni pecuniarie e condanna alle spese.

Massime di principio

  • Le decisioni interlocutorie (es. rigetto di una istanza cautelare o di sospensione) possono non essere autonomamente impugnabili in Cassazione: occorre verificare se il provvedimento decide definitivamente la controversia o solo una questione incidentale.
  • Nelle istanze di sospensione per messa alla prova è fondamentale allegare il programma di trattamento dell'UEPE quando richiesto; la mancata produzione può legittimare il rigetto dell'istanza.
  • La presunta illeggibilità della grafia dell'estensore non comporta automaticamente la nullità dell'atto se il contenuto risulta comunque comprensibile; la nullità richiede che l'illeggibilità impedisca concretamente la comprensione del provvedimento.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; il ricorrente deve valutare la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso in cassazione.
  • In situazioni analoghe, è importante distinguere chiaramente quale parte del provvedimento si impugna (es. rigetto di una istanza vs. decisione sull'opposizione) e riferire puntualmente la normativa e la documentazione richiesta per evitare inammissibilità.

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