Cassazione Penale, Ordinanza n. 37309/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La pronuncia riguarda i ricorsi per cassazione proposti da più imputati avverso una sentenza della Corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito di un concordato in appello. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi dedotti esulavano dai limiti consentiti in tale evenienza. In particolare: per uno dei ricorrenti si denunciava una carenza di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p. e sulla misura della pena; per un altro, limitatamente a un profilo, si censurava la pena irrogata; per un terzo si contestava l'erronea configurazione della continuazione, assumendo che le condotte fossero espressione di un unico illecito; per un altro ancora si prospettava una diversa qualificazione giuridica del fatto associativo ex art. 74, da ricondurre all'ipotesi attenuata del comma 6; per un ulteriore ricorrente si deduceva una prescrizione ritenuta dal ricorrente maturata, ma la Corte ha osservato che, per il reato di cui al capo B1, il termine massimo era di 25 anni e non risultava decorso alla data della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo che contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. siano proponibili solo censure concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, l'eventuale difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo o l'applicazione di una pena illegale. Le doglianze svolte dai ricorrenti, invece, attaccavano la motivazione, la qualificazione giuridica di fatti, il trattamento sanzionatorio e la prescrizione, cioè questioni fuori dai casi consentiti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità è stata dichiarata de plano e ha comportato, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo entro limiti rigorosi: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero, difformità della pronuncia rispetto all'accordo o pena illegale.
art. 129 c.p.p.
La deduzione di un vizio di motivazione sulla verifica della immediata evidenza di cause di proscioglimento è stata ritenuta fuori dai limiti del ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità dei ricorsi quando essa sia evidente.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Il ricorrente invocava una riqualificazione del fatto associativo nell'ipotesi attenuata del comma 6, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile nel presente giudizio.
Massime di principio
- Contro una sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure strettamente attinenti alla validità del concordato, al consenso del pubblico ministero, alla conformità della decisione all'accordo o alla legalità della pena.
- Sono inammissibili i motivi che mirano a ottenere un nuovo esame del merito, della motivazione, della qualificazione giuridica del fatto, della continuazione o della prescrizione, quando la sentenza impugnata derivi da concordato in appello.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è manifesta, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
- La deduzione della prescrizione o di altri profili di merito non è scrutinabile se non rientra nei limitati vizi deducibili contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità su sentenza concordata, la pena può essere censurata solo se dedotta come pena illegale, non già come mera inadeguatezza o eccessività del trattamento sanzionatorio.
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