Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 412/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il Dirigente del II Settore del Comune di Gallipoli "ORDINA alla Società “-OMISSIS-”, in qualità di titolare dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, sito in Gallipoli alla Via -OMISSIS-, per aver occupato spazi ed aree pubbliche in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-:- di ripristinare la parte di occupazione realizzata in difformità entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, dando atto che decorso inutilmente il suddetto termine, si procederà coattivamente, avvalendosi della collaborazione di ditta appositamente incaricata, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, nella giornata del 7 luglio 2026 a partire dalle ore 9,00; - di sospendere l’occupazione e, pertanto, di non utilizzare lo spazio esterno, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento comunale vigente in materia per la giornata di sabato 4 luglio 2026".

Giustizia amministrativa202600693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino coattivo di un’occupazione di spazi e aree pubbliche realizzata in difformità dal titolo autorizzatorio, con sospensione dell’occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza del Dirigente del II Settore del Comune di Gallipoli che le contestava l’occupazione di spazi e aree pubbliche in difformità rispetto a una precedente determinazione dirigenziale autorizzatoria. L’ordinanza imponeva il ripristino della parte di occupazione difforme entro tre giorni dalla notifica, prevedeva, in caso di inerzia, l’esecuzione coattiva tramite ditta incaricata con addebito degli oneri alla responsabile della violazione e disponeva la sospensione dell’occupazione e il divieto di utilizzare lo spazio esterno per una determinata giornata. Il testo non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto proposta domanda cautelare incidentale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Dopo una sommaria delibazione, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza, rilevando che tutti i termini fissati dal provvedimento comunale erano ormai decorsi: sia il termine di tre giorni per il ripristino, sia la data prevista per l’eventuale ripristino coattivo, sia la giornata cui si riferiva la sospensione dell’occupazione. Ne consegue che il pregiudizio lamentato non era più attuale e non risultava evitabile mediante il ripristino dell’occupazione in conformità al titolo autorizzatorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha valutato la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 19 del Regolamento comunale vigente in materia

    È richiamato nell’ordinanza comunale quale base della sospensione dell’occupazione e del divieto di utilizzare lo spazio esterno per la giornata indicata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio dedotto non è più attuale perché i termini e le date di efficacia delle misure contenute nel provvedimento impugnato sono ormai decorsi.
  • L’esistenza di un rimedio materiale astrattamente idoneo, quale il ripristino della situazione conforme al titolo autorizzatorio, non consente di concedere la sospensione cautelare se non è concretamente idoneo a evitare un pregiudizio attuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOccupazione di suolo pubblico
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.