Cassazione Penale, Sentenza n. 7618/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.; il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione fattuale della condotta contestata (manovra spericolata) e alla sanzione amministrativa accessoria applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha motivato che molte delle doglianze riguardavano valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione in una pronuncia resa ex art. 444 c.p.p., in virtù del limitato elenco di censure ammessi dall'art. 448, comma 2‑bis (introdotto dall'art. 1, comma 50, L. 23-6-2017, n. 103). Quanto alla contestazione sulla motivazione, la Corte ha ritenuto adeguata e non viziata la motivazione del giudice di merito, che aveva descritto una manovra spericolata conforme ai parametri dell'art. 218 Cod. strada. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Si tratta della disposizione che consente al giudice di approvare, ai sensi dell'accordo, una conclusione giudiziale in procedimenti per patteggiamento o equivalenti; la Corte ricorda che le pronunce emesse ex art. 444 sono soggette a sindacato di legittimità limitato.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, L. 23-6-2017, n. 103)
Limita i motivi proponibili in cassazione per sentenze rese su accordo (art. 444): sono ammesse solo censure attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Perciò le valutazioni di fatto e di prova non sono sindacabili.
art. 218 Codice della Strada
Norma che sanziona la condotta di guida pericolosa o spericolata; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione operata dal giudice di merito rientrasse nei parametri di tale norma e che la motivazione, seppur sintetica, fosse adeguata.
Massime di principio
- In sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p. il giudizio di legittimità in Cassazione è fortemente limitato: non possono essere impugnate valutazioni di fatto o di prova, salvo che la censura rientri nelle fattispecie espressamente previste dall'art. 448, comma 2‑bis.
- Se si vuole contestare in Cassazione una pronuncia su accordo, è necessario concentrare il ricorso su capi ammessi: inespressione o vizi nella manifestazione della volontà dell'imputato, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, o illegittimità della sanzione/ misura di sicurezza.
- Le censure riguardanti la motivazione devono dimostrare vizi logico‑giuridici rilevanti: una motivazione anche sintetica può essere ritenuta sufficiente se indica elementi concreti che giustificano la qualificazione del fatto (es. descrizione della manovra spericolata ai sensi dell'art. 218 C.d.S.).
- Per preservare la possibilità di sindacato in Cassazione è strategico far emergere già in sede di merito eventuali profili di diritto (errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena) e chiedere specifiche puntualizzazioni nella motivazione; le questioni meramente probatorie andranno invece dedotte e sviluppate in primo grado o in appello.
- In caso di contestazione di sanzioni amministrative accessorie collegate a reati stradali, è utile collegare la doglianza a vizi di diritto nella qualificazione dell'elemento psicologico o nella contestazione della fattispecie prevista dal Codice della Strada, perché altrimenti il giudice di legittimità non rivedrà le valutazioni del merito.
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