Sentenza n. 1077/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari del giudizio (pari a 23/30) reso in relazione alla prova scritta del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)”; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare: - gli esiti della prova scritta pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione resistente in data 28/10/2025 nonché dei relativi elenchi dei candidati idonei; - il questionario sottoposto al ricorrente, in particolar modo nella parte in cui sono state somministrate domande formulate in maniera erronea e/o capziosa e/o tale da risultare corrette più risposte ovvero domande estranee a quelle previste dal bando di concorso o sproporzionate; - i verbali di estremi ignoti inerenti alle attività svolte dalla Commissione giudicatrice in occasione della correzione e della valutazione delle prove scritte dei candidati ed in specie del ricorrente; - la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare un pregiudizio per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio e punteggio della prova scritta del concorso per assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nonché quesiti, esiti della prova, graduatorie ed atti della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e organismi gestori del concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, pur avendo superato la prova scritta con il punteggio di 23/30, superiore alla soglia minima di 21/30, ha impugnato il risultato al fine di ottenere un punteggio più elevato e una migliore collocazione in graduatoria. Con il primo motivo ha contestato il quesito n. 23, relativo all'orario prima del quale non possono essere eseguite le notificazioni secondo il codice di procedura civile. Ha dedotto violazione del d.P.R. n. 487/1994, del bando, della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., nonché ambiguità, erroneità, travisamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e violazione della par condicio. Secondo il ricorrente, la risposta indicata dall'amministrazione, le ore 7, sarebbe stata erronea o ambigua perché non avrebbe considerato la disciplina delle notificazioni telematiche prevista dall'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, né avrebbe distinto tra esecuzione materiale e perfezionamento della notificazione. Il quesito presentava le risposte 7, 10 e 9, e il ricorrente aveva scelto quella delle ore 9. Con il secondo motivo ha contestato i quesiti nn. 19, 20, 23 e 28, deducendo gli stessi vizi e la violazione del principio di proporzionalità, sul presupposto che il loro livello di difficoltà fosse eccessivo rispetto al bando, che richiedeva conoscenze di base, e al requisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado. I quesiti riguardavano, rispettivamente, le facoltà del difensore ex art. 99 c.p.p., la custodia cautelare disposta dal giudice incompetente, gli orari delle notificazioni e i termini di costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, previamente ritenendo infondata l'eccezione relativa alla legittimazione del Ministero della Giustizia, poiché i vincitori sarebbero destinati a instaurare con tale Ministero il rapporto di servizio e l'amministrazione non è estranea alla procedura, indipendentemente dall'imputazione degli effetti dei singoli atti. Nel merito, il giudice ha ribadito che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte, sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità della domanda, irragionevolezza della risposta, arbitrarietà, illogicità o travisamento, adeguatamente dimostrati. Ha però precisato che, nelle prove a risposta multipla, il quesito deve essere chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente corretta; la commissione non può sottoporre ai candidati domande confondenti o richiedere la scelta della risposta soltanto meno errata. Il quesito n. 23 è stato ritenuto legittimo perché l'inciso "In base al codice di procedura civile" circoscriveva chiaramente la fonte normativa da applicare e rendeva corretta la risposta delle ore 7, conforme all'art. 147, comma 1, c.p.c. Il TAR ha escluso che fosse necessario considerare, in una prova prevalentemente nozionistica, la disciplina speciale delle notificazioni telematiche. In ogni caso, anche accedendo alla tesi del ricorrente, la risposta delle ore 9 sarebbe stata errata, poiché le notificazioni possono validamente essere eseguite nella fascia compresa tra le ore 7 e le ore 9, indipendentemente dallo strumento utilizzato. Sono state respinte anche le censure relative alla difficoltà dei quesiti nn. 19, 20, 23 e 28: il loro contenuto è stato giudicato pertinente alle conoscenze richieste per il profilo di assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e proporzionato al carattere nozionistico della prova. Per rispondere correttamente era sufficiente conoscere le disposizioni normative sugli istituti considerati, senza competenze specialistiche. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando siano trascorsi i termini previsti, il contraddittorio e l'istruttoria siano completi e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.
art. 147, comma 1, c.p.c.
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21
La disposizione costituisce il parametro normativo diretto per individuare la risposta corretta al quesito n. 23, essendo il quesito riferito espressamente al codice di procedura civile.
art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221
La disciplina delle notificazioni telematiche è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto che non fosse necessaria per rispondere al quesito, chiaramente circoscritto al codice di procedura civile e alla regola generale dell'art. 147 c.p.c.
art. 99 c.p.p.
È richiamato quale disposizione oggetto del quesito n. 19; il giudice lo considera parte delle conoscenze giuridiche pertinenti al profilo concorsuale.
art. 166 c.p.c.
È richiamato quale disposizione oggetto del quesito n. 28; la relativa conoscenza è stata ritenuta esigibile per il profilo di assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.
art. 97, comma 2, Cost.
È richiamato per collegare le prove a risposta multipla alle esigenze di buon andamento, celerità della correzione, tempestiva instaurazione dei rapporti di servizio e par condicio tra concorrenti.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno delle censure contro i quesiti, ma il giudice non ha ravvisato una loro violazione.
artt. 3 e ss. d.P.R. n. 487/1994
Sono stati richiamati dal ricorrente tra i parametri di legittimità della procedura concorsuale; le relative censure sono state ritenute infondate.
artt. 1, 2, 3, 7 e ss. l. n. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione ai vizi dell'azione amministrativa, senza che il TAR ne abbia ravvisato la violazione.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando sia dimostrata l'assoluta incomprensibilità del quesito, l'irragionevolezza o arbitrarietà della risposta, oppure un'evidente illogicità o travisamento.
- Un quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve contemplare una sola risposta indubitabilmente corretta; non è legittimo costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Quando un quesito giuridico richiama espressamente una specifica fonte normativa, con formule come "in base al codice" o "secondo la legge", la risposta corretta deve essere individuata in base al diritto positivo della fonte indicata, senza che l'amministrazione debba necessariamente richiedere la ricostruzione di discipline ulteriori o speciali non evocate dal quesito.
- Il carattere prevalentemente nozionistico di una prova a risposta multipla consente di esigere la conoscenza delle disposizioni normative pertinenti, anche quando il bando richieda conoscenze di base; la difficoltà dei quesiti è legittima se resta coerente con le mansioni del profilo professionale e non richiede competenze specialistiche estranee alla procedura.
- Per il profilo di assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, sono pertinenti e proporzionate domande concernenti istituti di diritto processuale civile e penale funzionali alla gestione dei procedimenti giudiziari e degli uffici di cancelleria.
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