Sentenza del 10/03/2022 n. 886 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Contraddittorio procedimentale - Termine di moratoria - Pendenza - Avviso di accertamento - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per il 2013 (maggiori redditi da lavoro autonomo e maggiori imposte per complessivi euro 332.230,97) dedotta primariamente per nullità dell'atto per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, dello Statuto del contribuente: il PVC era stato notificato il 23.10.2018; l'avviso di accertamento è stato sottoscritto (emanato) il 19.12.2018, cioè prima del decorso dei 60 giorni, e notificato il 28.12.2018 dopo il termine. In primo grado erano state anche contestate altre nullità e l'eccessività della sanzione, ma in appello il ricorrente ripropone il motivo relativo alla violazione del termine di moratoria.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello: ha ritenuto che il termine dilatorio di 60 giorni va riferito alla data di "emanazione" dell'avviso (ossia alla sua redazione definitiva e sottoscrizione) e non alla sola notifica; pertanto l'avviso sottoscritto il 19.12.2018, essendo emanato prima dello spirare del periodo di moratoria decorrente dal 23.10.2018, è illegittimo. In integrale riforma della sentenza di primo grado è stata dichiarata l'illegittimità della pretesa tributaria. Spese di entrambi i gradi compensate per la complessità della controversia. La decisione è stata resa in camera di consiglio telematica ai sensi dell'art.27 del D.L. 28.10.2020 n.137 (conv. L. 18.12.2020 n.176).
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Statuto del contribuente (L. n. 212/2000)
l'avviso di accertamento non può essere emanato
La Corte interpreta 'emanato' come l'atto già formato e perfezionato con data e sottoscrizione: se l'avviso è sottoscritto prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica del PVC la sua emanazione è vietata e l'atto è nullo, indipendentemente dalla data di notifica.
Art. 27, D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
svolta in modalità telematica e da remoto, ai sensi dell'art.27 del D.L. 28 ottobre 2020 n.137
Norma richiamata a giustificazione della tenuta della camera di consiglio in modalità telematica; non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- Il termine di moratoria di 60 giorni previsto dall'art.12 comma 7 va riferito alla data di emanazione dell'avviso (redazione definitiva e sottoscrizione), non alla sola data di notifica: un avviso sottoscritto entro tale termine è invalido anche se notificato successivamente.
- L'atto impositivo si considera formato ed esistente una volta perfezionato (datato e sottoscritto); la notifica è condizione di efficacia ma non elemento costitutivo dell'emanazione.
- L'Amministrazione deve astenersi dal redigere e sottoscrivere l'avviso prima del decorso del termine moratorio per consentire il pieno contraddittorio endoprocedimentale; in caso contrario il contribuente può ottenere l'annullamento dell'avviso per nullità.
- Il contribuente che riceve un avviso deve verificare non solo la data di notifica ma anche quella di sottoscrizione/emanazione; se quest'ultima è antecedente alla scadenza dei 60 giorni, conviene eccepire tempestivamente la nullità.
- Eccezioni alla regola possono sussistere solo in presenza di valida rinuncia espressa del contribuente al diritto al contraddittorio o di specifiche previsioni di legge che autorizzino una derogazione; in assenza di ciò la violazione è rilevante e sanabile solo con l'annullamento dell'atto.
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