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Sentenza

Sentenza del 10/03/2022 n. 886 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Contraddittorio procedimentale - Termine di moratoria - Pendenza - Avviso di accertamento - Nullità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per il 2013 (maggiori redditi da lavoro autonomo e maggiori imposte per complessivi euro 332.230,97) dedotta primariamente per nullità dell'atto per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, dello Statuto del contribuente: il PVC era stato notificato il 23.10.2018; l'avviso di accertamento è stato sottoscritto (emanato) il 19.12.2018, cioè prima del decorso dei 60 giorni, e notificato il 28.12.2018 dopo il termine. In primo grado erano state anche contestate altre nullità e l'eccessività della sanzione, ma in appello il ricorrente ripropone il motivo relativo alla violazione del termine di moratoria.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello: ha ritenuto che il termine dilatorio di 60 giorni va riferito alla data di "emanazione" dell'avviso (ossia alla sua redazione definitiva e sottoscrizione) e non alla sola notifica; pertanto l'avviso sottoscritto il 19.12.2018, essendo emanato prima dello spirare del periodo di moratoria decorrente dal 23.10.2018, è illegittimo. In integrale riforma della sentenza di primo grado è stata dichiarata l'illegittimità della pretesa tributaria. Spese di entrambi i gradi compensate per la complessità della controversia. La decisione è stata resa in camera di consiglio telematica ai sensi dell'art.27 del D.L. 28.10.2020 n.137 (conv. L. 18.12.2020 n.176).

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, Statuto del contribuente (L. n. 212/2000)

    l'avviso di accertamento non può essere emanato

    La Corte interpreta 'emanato' come l'atto già formato e perfezionato con data e sottoscrizione: se l'avviso è sottoscritto prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica del PVC la sua emanazione è vietata e l'atto è nullo, indipendentemente dalla data di notifica.

  • Art. 27, D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)

    svolta in modalità telematica e da remoto, ai sensi dell'art.27 del D.L. 28 ottobre 2020 n.137

    Norma richiamata a giustificazione della tenuta della camera di consiglio in modalità telematica; non incide sul merito della decisione.

Massime di principio

  • Il termine di moratoria di 60 giorni previsto dall'art.12 comma 7 va riferito alla data di emanazione dell'avviso (redazione definitiva e sottoscrizione), non alla sola data di notifica: un avviso sottoscritto entro tale termine è invalido anche se notificato successivamente.
  • L'atto impositivo si considera formato ed esistente una volta perfezionato (datato e sottoscritto); la notifica è condizione di efficacia ma non elemento costitutivo dell'emanazione.
  • L'Amministrazione deve astenersi dal redigere e sottoscrivere l'avviso prima del decorso del termine moratorio per consentire il pieno contraddittorio endoprocedimentale; in caso contrario il contribuente può ottenere l'annullamento dell'avviso per nullità.
  • Il contribuente che riceve un avviso deve verificare non solo la data di notifica ma anche quella di sottoscrizione/emanazione; se quest'ultima è antecedente alla scadenza dei 60 giorni, conviene eccepire tempestivamente la nullità.
  • Eccezioni alla regola possono sussistere solo in presenza di valida rinuncia espressa del contribuente al diritto al contraddittorio o di specifiche previsioni di legge che autorizzino una derogazione; in assenza di ciò la violazione è rilevante e sanabile solo con l'annullamento dell'atto.

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