Sentenza del 10/03/2022 n. 8316 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Termine di prescrizione per occultamento - Reato di natura permanente e non istantanea - Momento consumativo - Conclusione delle operazioni di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione per vizio di calcolo del termine prescrizionale relativo al reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000). Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di reato già perfezionato con l'inizio delle operazioni di verifica fiscale, non poteva applicarsi la successiva disciplina (comma 1-bis dell'art. 17) che ha prolungato i termini di prescrizione; dunque, calcolando il termine ordinario la fattispecie sarebbe prescritta prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'occultamento della documentazione contabile è reato permanente e che il momento consumativo rilevante ai fini della prescrizione è la cessazione della permanenza, ossia la conclusione dell'attività di verifica tributaria. Ne consegue che la decorrenza del termine prescrizionale inizia alla conclusione dell'accertamento e che va applicata la disciplina normativa vigente al momento di tale cessazione (anche se più sfavorevole rispetto alla versione anteriore). Alla fattispecie è stata applicata la versione del D.Lgs. n. 74/2000, art. 17, come modificata (comma 1-bis) dalla L. n. 148/2011, e il reato non era pertanto estinto per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
disciplina del reato di occultamento o distruzione di documentazione contabile
Distinzione tra distruzione (reato istantaneo, momento consumativo quando avviene la distruzione) e occultamento (reato permanente, permanenza fino alla conclusione dell'accertamento fiscale). L'art. 10, nella forma dell'occultamento, si perfeziona e cessa con l'accertamento tributario.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 17, comma 1-bis
disciplinava il differimento/allungamento del termine prescrizionale per taluni reati fiscali (introdotto dalla L. n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011)
La Corte ha ritenuto applicabile la versione della norma vigente al momento della cessazione della permanenza del reato; quindi, se la legge è divenuta più severa mentre il reato era ancora permanente, la nuova disciplina si applica alla decorrenza della prescrizione.
L. n. 148/2011 (conversione D.L. n. 138/2011)
introduzione del comma 1-bis nell'art. 17 del D.Lgs. n. 74/2000
Ha modificato i termini prescrizionali per talune fattispecie fiscali; la modifica si applica se, alla cessazione della permanenza del reato, la norma era già vigente, anche se più sfavorevole.
Massime di principio
- L'occultamento della documentazione contabile è reato permanente: la permanenza dura fino alla conclusione dell'accertamento fiscale e la prescrizione decorre da tale conclusione.
- La distruzione delle scritture obbligatorie è reato istantaneo: il dies a quo della prescrizione è il momento della distruzione.
- Se la vigenza di una norma che modifica i termini prescrizionali muta durante il periodo di permanenza del reato, si applica la disciplina vigente al momento della cessazione della permanenza, anche se più sfavorevole (principio applicato dalla giurisprudenza richiamata).
- Per limitare il rischio di un allungamento del termine prescrizionale, il contribuente/privato dovrebbe fornire la documentazione richiesta il prima possibile durante le verifiche: la produzione prima della conclusione dell'accertamento pone fine alla permanenza e fa decorrere la prescrizione da tale momento.
- Nella valutazione della prescrizione per reati permanenti è cruciale individuare con precisione le date di inizio e, soprattutto, di conclusione delle operazioni di verifica e tenere conto di eventuali eventi che interrompono la prescrizione.
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