Sentenza del 10/03/2022 n. 879 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Appello - Litisconsorte necessario - Mancata notifica - Ordine di integrazione - Omissione da parte del giudice - Nullità della sentenza d'appello - Rilevabilità anche d'ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'omessa notificazione dell'impugnazione al litisconsorte necessario. Si discute se tale omissione renda inammissibile l'appello o se il giudice debba ordinare l'integrazione della notificazione; si valuta altresì l'eventuale nullità della sentenza d'appello quando il giudice omette di disporre l'ordine di integrazione
La decisione
il principio enunciato è che l'omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario non comporta l'automatica inammissibilità del gravame proposto tempestivamente nei confronti dell'altra parte. Tuttavia, il giudice è tenuto ad ordinare l'integrazione della notificazione al litisconsorte necessario, salvo che quest'ultimo nel frattempo non si sia costituito. In difetto di un ordine del giudice a integrazione, la sentenza d'appello è affetta da nullità e tale nullità è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità
Norme richiamate
norme processuali sul litisconsorzio necessario e sulla notificazione (codice di procedura civile)
la normativa processuale impone la regola della notificazione a tutti i litisconsorti necessari; la mancata notifica non invalida automaticamente il gravame verso la parte che è stata notificata, ma impone al giudice l'ordine di integrazione; l'omissione di tale ordine determina la nullità della sentenza d'appello rilevabile d'ufficio
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'appello a un litisconsorte necessario non fa di per sé cadere l'appello nei confronti della parte già notificata: l'impugnazione resta efficace verso i destinatari regolarmente notificati.
- Il giudice deve ordinare l'integrazione della notificazione al litisconsorte necessario quando questi non è stato raggiunto dall'impugnazione, salvo che il litisconsorte si sia già costituito autonomamente.
- Se il giudice omette di ordinare l'integrazione, la sentenza d'appello è viziata da nullità procedurale, che può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità (Cassazione).
- Se il litisconsorte non notificato si è costituito successivamente, l'irregolarità può essere considerata sanata e non potrà fondare la nullità; è importante verificare la costituzione della parte non notificata.
- Prassi consigliata per l'appellante: assicurarsi della notificazione a tutti i litisconsorti necessari o, se ciò non è possibile, chiedere tempestivamente al giudice l'ordine di integrazione; per la controparte/non notificato, valutare la costituzione tempestiva o l'impugnazione della sentenza d'appello per vizio procedurale.
- In sede di impugnazione superiore (Cassazione) è ammissibile invocare la nullità derivante dall'omissione del giudice nell'ordine di integrazione, essendo questa rilevabile anche d'ufficio.
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