Cassazione Penale, Sentenza n. 3313/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fella Maria era stata condannata dal Tribunale di Isernia per detenzione a fini di spaccio di hashish (mesi 8 di reclusione e euro 3.000 di multa). La Corte di Appello di Campobasso dichiarò inammissibile il suo appello perché ritenuto tardivo, computando il termine dalla notifica dell'estratto contumaciale al difensore (avv. Piermaria Garzia, notificato il 1 settembre 2021). La ricorrente eccepiva invece che l'estratto contumaciale era stato notificato anche a lei personalmente, tramite raccomandata, il 5 ottobre 2021 (documentato da estratto Poste e ricevuta di ritorno), e che, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., quando le decorrenze per imputato e difensore sono diverse deve operare il termine che scade per ultimo; perciò il termine per impugnare scadeva il 20 novembre 2021 e l'appello depositato il 16 novembre 2021 era tempestivo. Inoltre si denunciava omessa pronuncia su tutti i motivi per errata dichiarazione di inammissibilità.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., quando le decorrenze per imputato e difensore sono diverse deve farsi valere il termine che scade per ultimo. Nel caso di specie la notifica all'imputata tramite raccomandata del 5 ottobre 2021 faceva decorrere il termine utile fino al 20 novembre 2021; pertanto l'appello depositato il 16 novembre 2021 era tempestivo. La Corte d'appello aveva errato nel considerare come dies a quo la notifica al difensore. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Campobasso per il prosieguo del processo.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
Quando la decorrenza per l'imputato e per il suo difensore è diversa, per entrambi opera il termine che scade per ultimo. Applicata per determinare il termine utile all'impugnazione: va preso come riferimento la notifica più tardiva (in questo caso la notifica all'imputata del 5/10/2021).
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Regola le modalità di notificazione degli atti al difensore. Nel caso è stato rilevato che il nuovo difensore nominato con l'atto di appello non risultava agli atti al momento della notifica; comunque la presenza o meno del nome del difensore nel fascicolo non annulla l'effetto della notifica effettuata direttamente all'imputata.
art. 544 cod. proc. pen.
Consente al giudice di riservare il dispositivo e indica termini per il deposito della sentenza; il deposito della sentenza (7/08/2021) è stato richiamato nella ricostruzione dei fatti ma il calcolo del termine d'impugnazione deve comunque attendere le notifiche rilevanti ai sensi dell'art. 585.
Massime di principio
- Se notifiche a imputato e difensore avvengono in date diverse, per il calcolo del termine d'impugnazione si considera la data che determina lo scadere più tardivo (art. 585 c.p.p.).
- La notifica diretta all'imputato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con estratto delle Poste è prova efficace della data da cui far decorrere il termine per l'impugnazione a suo favore.
- La nomina di un nuovo difensore successiva alla notifica non porta automaticamente alla dichiarazione di tardività se la notifica all'imputato è avvenuta in data successiva a quella al precedente difensore.
- Il giudice d'appello deve esaminare e valutare la documentazione probatoria delle notifiche prima di dichiarare inammissibile per tardività; omissioni in tal senso possono determinare l'annullamento della decisione.
- In Cassazione, se l'errore di diritto è palese e la ricostruzione dei fatti è chiara, la Corte può annullare senza rinvio e rimandare gli atti al giudice competente per il prosieguo.
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