Cassazione Penale, Sentenza n. 33383/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di detenzione e porto illegale di armi clandestine e relativa ricettazione (capo E), detenzione a fine di spaccio di cocaina (capi N e P), tutti aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p.. Il ricorrente deduceva: (i) nullità per mancata autonoma valutazione del G.I.P. ex art. 292 co. 2 c.p.p.; (ii) insufficienza dei gravi indizi per i capi N e P, trattandosi di "droga parlata" priva di riscontri oggettivi e possibile riqualificazione ai sensi dell'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; (iii) illegittima applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) e violazione del divieto di reformatio in peius; (iv) eccesso nella misura cautelare perché il ricorrente è privo di precedenti e sarebbe sufficiente una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha svolto una valutazione autonoma e critica, anche se per relationem ha richiamato l'ordinanza del G.I.P., e che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti né del peso degli indizi. La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico del Carvelli sulla base di numerose intercettazioni e filmati di videosorveglianza che collegavano l'indagato al gruppo di Le Pera e dimostravano occultamento di armi e attività di confezionamento/detenzione di droga. Ha inoltre ritenuto corretta la non riqualificazione ai sensi dell'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 alla luce della complessità e della struttura dell'attività di narcotraffico, e congrua la valutazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), non ravvisando violazione del divieto di reformatio in peius perché il Tribunale può confermare il provvedimento anche per ragioni diverse (art. 309 co. 9 c.p.p.). Infine la Corte ha giudicato proporzionata la misura custodiale, considerata l'attualità del pericolo di reiterazione e i solidi legami con l'associazione criminale. Condanna alle spese e trasmissione dell'atto al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta configurabile perché i reati contestati risultano idonei a favorire l'attività dell'associazione (es. controllo delle piazze di spaccio, occultamento di armi per rafforzare la supremazia), e può essere desunta da un quadro indiziario complessivo che dimostra finalità agevolativa.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza chiarisce che l'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice non richiede la riscrittura integrale delle circostanze: è ammesso il rinvio per incorporazione alla richiesta del PM o all'ordinanza genetica, purché emerga il giudizio critico del giudicante sulle ragioni della misura.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La fattispecie di lieve entità richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza; nel caso in esame i criteri complessivi non permettevano la qualificazione come ipotesi di lieve entità.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
«per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso»
Il Tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nell'ordinanza del G.I.P.; ciò esclude la violazione del divieto di reformatio in peius quando il riesame motivi diversamente ma correttamente.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che riguarda la motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse conforme ai requisiti di logicità e adeguatezza richiesti dall'articolo.
art. 273 cod. proc. pen.
Citando norme processuali in tema di prova e indagini, la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, insieme ad altri riscontri (videosorveglianze, collegamenti con affiliati), possano costituire gravi indizi se valutate complessivamente.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alle disposizioni sul procedimento cautelare e sulle misure: la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sulle valutazioni di merito e sulla ricostruzione dei fatti.
Legge n. 47 del 2015
La riforma ha esplicitato l'esigenza di autonoma valutazione del giudice sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi, ma senza introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura di tutti i fatti; è sufficiente che emerga il giudizio critico del giudicante.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione di carattere amministrativo connessa all'esecuzione della misura: la Corte dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La richiesta di "autonoma valutazione" del giudice non obbliga a riscrivere per intero le circostanze di fatto; è ammesso il rinvio per incorporazione, purché dal provvedimento emerga un giudizio critico e autonomo sulle ragioni della misura.
- In cassazione il sindacato è limitato: si valuta la correttezza giuridica e la logica della motivazione, non si rifanno le valutazioni probatorie o la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito.
- Le intercettazioni, se corroborate da altri elementi (es. videosorveglianza, riscontri investigativi e collegamenti con esponenti di associazioni criminali), possono costituire gravi indizi idonei a giustificare misure cautelari.
- La qualificazione della "lieve entità" ex art. 73 co. 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva di fattori oggettivi e soggettivi; la mera "droga parlata" può non essere sufficiente se l'insieme degli elementi indica un'attività organizzata e professionale di spaccio.
- L'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) richiede il dolo specifico di agevolare l'organizzazione ma può essere desunta dall'oggettiva idoneità della condotta a favorire l'attività del sodalizio (es. consolidamento di piazze di spaccio, occultamento di armi).
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al Tribunale del riesame di confermare un provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate dal G.I.P., in quanto espressamente previsto dall'art. 309 co. 9 c.p.p.
- La scelta della misura cautelare deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza; tuttavia, la presenza di gravi indizi, della strumentalità dell'attività al profitto dell'associazione e del concreto pericolo di reiterazione può giustificare la custodia in carcere anche in assenza di precedenti penali.
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