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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione C.C. di Cerreto Guidi n. 66 del 27.12.2021, pubblicata sul B.U.R.T., Parte Seconda, n. 28 del 23.2.2022, con la quale è stato: a) approvato il Piano Operativo con contestuale variante al Piano Strutturale adottati con deliberazione del C.C. n. 2 del 28.1.2019; b) concluso il procedimento pianificatorio a seguito degli esiti della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR, e contestuale approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T 10.11.2014 n. 65; c) confermata la reiezione delle osservazioni proposte dal sig. Elisandro Serraglini al Piano Operativo con contestuale variante al Piano Strutturale adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 28.1.2019, nella parte in cui ha richiamato le deliberazioni C.C. n. 72 del 30.9.2019, n. 75 del 17.10.2019, n. 78 del 4.11.2019, n. 80 del 13.11.2019, n. 90 del 30.11.2019, n. 94 del 10.12.2019, n. 101 del 18.12.2019, n. 3 del 6.2.2020, n. 5 del 6.2.2020, e segnatamente la n. 9 del 28.4.2020 e n. 13 del 30.5.2020; - della deliberazione C.C. n. 13 del 30.5.2020 avente ad oggetto “Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Cerreto Guidi: seduta del Consiglio Comunale per esame finale delle osservazioni e presa atto elaborati modificati e/o integrati a seguito delle osservazioni e/o contributi pervenuti”, nella parte relativa alla reiezione dell'osservazione presentata dal sig. Elisandro Serraglini per il tramite dell'avv. A. Cecchi (prot. n. 9095/2019); - della deliberazione C.C. n. 9 del 28.4.2020 e relativi allegati, con la quale l'Organo consiliare ha controdedotto e respinto le osservazioni proposte dal sig. Elisandro Serraglini per il tramite dell'avv. Cecchi (prot. n. 9095/2019); - dell'atto con il quale è stata dichiarata non accoglibile l'osservazione (135) prot. n. 9095/2019; - della “Relazione Varianti al Piano Strutturale” a firma del Dirigente dell'Area 2 Tecnica del Comune del 20.12.2021 e relative planimetrie allegate, nella parte relativa alla destinazione impressa all'area di proprietà del ricorrente; - della deliberazione C.C. n. 2 del 28.1.2019, con la quale è stato adottato il Piano Operativo con contestuale variante al Piano Strutturale, nella parte relativa alla destinazione impressa all'area di proprietà del ricorrente;

Giustizia amministrativa202200641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione del Piano Operativo, con contestuale variante al Piano Strutturale, nella parte in cui ha escluso il terreno del ricorrente dal perimetro del territorio urbanizzato e lo ha classificato come area agricola di fondovalle dell'Arno, nonché gli atti presupposti e le determinazioni di rigetto dell'osservazione presentata dal privato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti di formazione e approvazione del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Cerreto Guidi, contestando la destinazione impressa a un terreno di circa 1.940 mq. In primo luogo ha dedotto la violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 32 della L.R.T. n. 65/2014, sostenendo che il Comune non avrebbe pubblicato sul sito istituzionale il piano strutturale e parte della documentazione relativa al piano operativo. In secondo luogo ha dedotto l'illegittimità della scelta pianificatoria, assumendo che l'area, situata in una zona edificata, urbanizzata e contigua ad altri lotti edificati, avrebbe avuto le caratteristiche del lotto intercluso dotato di opere di urbanizzazione primaria e avrebbe dovuto restare inclusa nel territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R.T. n. 65/2014. Ha inoltre lamentato l'irragionevolezza del mutamento rispetto agli strumenti urbanistici previgenti e l'insufficienza della motivazione. In terzo luogo ha denunciato la violazione dell'art. 19, comma 5, della L.R.T. n. 65/2014, sostenendo che l'osservazione presentata al piano adottato non sarebbe stata adeguatamente valutata e motivatamente respinta. Nel corso del giudizio ha riferito che, nell'ambito del successivo procedimento per il piano strutturale intercomunale, la sua osservazione era stata accolta e l'area reinserita nel territorio urbanizzato, sostenendo che tale sopravvenienza confermasse l'illegittimità della precedente scelta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla pubblicazione, osservando che l'eventuale omissione degli obblighi di pubblicazione degli atti di pianificazione non incide sulla loro legittimità, potendo eventualmente rilevare sull'efficacia degli atti e sulla decorrenza dei termini di impugnazione; nel caso concreto, il ricorrente aveva comunque conosciuto gli atti e aveva potuto esercitare le proprie difese. Ha respinto anche la censura relativa alla classificazione urbanistica. L'area, pur adiacente in parte all'edificato lungo via Puccini e dotata di opere di urbanizzazione, confinava per un intero lato con un'ampia area inedificata caratterizzata da potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane. Pertanto ricadeva nella previsione dell'art. 4, comma 5, della L.R.T. n. 65/2014, che esclude dal territorio urbanizzato le aree rurali intercluse aventi tale continuità, e non nella fattispecie dei lotti interclusi di cui al comma 3. Il Comune poteva quindi, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità pianificatoria, escludere l'area dal territorio urbanizzato per assicurarne la continuità con l'area agricola adiacente. Il giudice ha ribadito che le scelte urbanistiche sono sindacabili solo in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti, salvo situazioni di affidamento qualificato, non ravvisate nel caso concreto. La precedente destinazione edificatoria non generava una posizione tutelata alla sua conservazione e il successivo reinserimento dell'area nel territorio urbanizzato, disposto nell'ambito di un nuovo procedimento pianificatorio, non dimostrava l'illegittimità della scelta precedente, essendo anch'esso espressione della discrezionalità amministrativa. Non era inoltre necessaria una motivazione rafforzata, in assenza di convenzioni urbanistiche, giudicati o altre situazioni di affidamento qualificato. Infine, il TAR ha ritenuto correttamente esaminata e motivatamente respinta l'osservazione del ricorrente mediante il richiamo all'art. 4 della L.R.T. n. 65/2014. Le osservazioni dei privati nella formazione degli strumenti urbanistici costituiscono un apporto collaborativo e non impongono all'amministrazione una confutazione analitica di ogni argomento. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 33/2013

    L'eventuale mancata pubblicazione degli atti di pianificazione incide, al più, sull'efficacia degli atti e sulla decorrenza dei termini di impugnazione, ma non ne determina l'illegittimità.

  • art. 32 L.R.T. n. 65/2014

    È stato invocato dal ricorrente in relazione agli obblighi di pubblicazione degli atti di pianificazione, ma la censura è stata ritenuta inidonea a incidere sulla validità degli atti.

  • art. 4, comma 3, L.R.T. n. 65/2014

    Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.

    La previsione relativa ai lotti e agli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria non trova applicazione quando l'area presenta, secondo le caratteristiche concrete e la pianificazione, una potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane.

  • art. 4, comma 5, L.R.T. n. 65/2014

    Non costituiscono territorio urbanizzato: a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT.

    La norma consente di escludere dal territorio urbanizzato le aree rurali intercluse che presentino potenziale continuità ambientale o paesaggistica con le aree rurali periurbane.

  • art. 19, comma 5, L.R.T. n. 65/2014

    Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

    L'amministrazione deve esaminare le osservazioni e dare conto delle determinazioni assunte, ma non è obbligata a confutare analiticamente ogni singolo argomento quando la motivazione risulti dai criteri e dalle ragioni complessive del piano.

Massime di principio

  • Le scelte contenute negli strumenti urbanistici generali costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti o altri vizi evidenti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • Un'area parzialmente adiacente a edifici esistenti e dotata di opere di urbanizzazione primaria può essere esclusa dal territorio urbanizzato quando, alla luce delle sue caratteristiche concrete e degli strumenti di pianificazione, presenti una potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R.T. n. 65/2014.
  • La precedente attribuzione di una destinazione urbanistica edificatoria non determina, di regola, un affidamento qualificato del proprietario alla sua conservazione e non impone all'amministrazione una motivazione rafforzata per il successivo mutamento della disciplina urbanistica, salvo situazioni specifiche quali convenzioni urbanistiche, giudicati o altre posizioni differenziate tutelate.
  • L'accoglimento di una successiva osservazione urbanistica e il conseguente mutamento della disciplina dell'area nell'ambito di un nuovo procedimento pianificatorio non costituiscono, di per sé, prova dell'illegittimità della precedente scelta, potendo entrambe le determinazioni riflettere valutazioni discrezionali riferite a diversi procedimenti e momenti pianificatori.
  • Le osservazioni dei privati nella formazione degli strumenti urbanistici costituiscono apporti collaborativi al procedimento: l'amministrazione deve esaminarle e motivare le proprie determinazioni, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione quando le ragioni del rigetto risultino dai criteri e dalle motivazioni complessive dello strumento urbanistico.
  • La mancata pubblicazione di atti di pianificazione secondo gli obblighi di trasparenza non incide, in quanto tale, sulla legittimità sostanziale degli atti, potendo rilevare sull'efficacia o sulla decorrenza dei termini di impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimentoObblighi di pubblicazione e trasparenza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTrasparenza e pubblicità

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