Sentenza n. 6151/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del Bando di gara relativo all'affidamento di “Servizi di assistenza legale in ambito stragiudiziale a supporto delle attività di Consip S.p.A. - ID 2929”-“Lotto 1- Diritto Amministrativo e contrattualistica pubblica” ed in particolare: - del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara nella parte in cui non prevede per il Lotto 1 la possibilità di attestare il requisito di capacità tecnica professionale maturato in favore di soggetti privati (a differenza di quanto previsto per i lotti 2 e 7) e non prevede la possibilità di attestare tale requisito con riferimento alla attività svolta nei riguardi di Amministrazioni Pubbliche in qualità di Avvocato dello Stato; - del paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico nella parte in cui non consente di considerare l'esperienza professionale maturata prima dell'indizione della procedura da soggetti che ricoprivano il ruolo di Avvocati dello Stato e che, quindi, non erano ancora iscritti all'Ordine forense; - per quanto occorrer possa, del paragrafo 6.1 del Disciplinare; - della nota di chiarimenti pubblicata dalla Stazione Appaltante sul portale della piattaforma telematica “Sintel” datata 3.11.2025 che, in risposta alla domanda proposta dall'Avvocato Eugenio Dalli Cardillo, ha risposto al punto 5 “No, non si conferma, posto che il Capitolato tecnico, i paragrafi 5.1 e seguenti, prevede che le risorse da impiegare nell'affidamento dovranno possedere, tra i requisiti minimi, anche una specifica anzianità lavorativa da computarsi successivamente alla data di iscrizione all'Ordine forense. Relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale per ciascun Lotto, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara”; - delle risposte ai chiarimenti nn. 1, 2, 8, 11, 27 pubblicati da Consip in data 3.11.2025 e 10.11.2025 (doc. n. 6) che devono considerarsi illegittime nella parte in cui “chiariscono” che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6.3 del Disciplinare, “solo per i lotti 2 e 7 è ammesso il possesso dei suddetti requisiti resi anche in favore di società private”; nonchè - per quanto occorrer possa, di ogni altra norma del bando, del Disciplinare e dei relativi allegati; del Capitolato e dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, concomitante e susseguente, ancorché allo stato non conosciuto dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato tecnico e chiarimenti relativi alla gara Consip per servizi di assistenza legale stragiudiziale, Lotto 1, nella parte concernente i requisiti di esperienza e capacità tecnica e professionale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso collettivo per contestare le clausole della lex specialis che, relativamente al Lotto 1, richiedevano esperienza professionale maturata dopo l'iscrizione all'albo forense e non consentivano di valorizzare l'attività precedentemente svolta da un ex Avvocato dello Stato, nonché non ammettevano, ai fini del requisito di capacità tecnica e professionale, servizi analoghi prestati in favore di soggetti privati. È stata dedotta la violazione degli artt. 13 e 47 del R.D. n. 1611/1933, dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 200/1996, dell'art. 9 della l. n. 103/1979, dell'art. 2, comma 3, della l. n. 247/2012 e dell'art. 100, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento e carenza di motivazione. Consip ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo, la cessazione della materia del contendere sul primo motivo, in seguito alla rettifica del chiarimento iniziale, e, successivamente, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti del ricorso collettivo, senza esaminare nel merito le censure sulle clausole di gara. I due ricorrenti si trovavano in posizioni sostanziali diverse: uno pretendeva la valorizzazione dell'esperienza maturata come Avvocato dello Stato, l'altro dell'esperienza di consulenza prestata in favore di soggetti privati. Inoltre, essendo entrambi aspiranti partecipanti al medesimo lotto, erano potenzialmente concorrenti; l'accoglimento della censura relativa al requisito posseduto da uno avrebbe avvantaggiato soltanto quest'ultimo, determinando una situazione concreta di conflitto di interessi. Il Collegio ha ribadito che il ricorso collettivo amministrativo richiede identità delle situazioni sostanziali e processuali, identità dell'oggetto delle domande, degli atti impugnati e dei motivi, nonché assenza di conflitto, anche potenziale, tra i ricorrenti. La successiva dichiarazione, contenuta soltanto nella memoria ex art. 73 c.p.a., secondo cui i ricorrenti avrebbero inteso partecipare in RTI non è stata ritenuta sufficiente, poiché tale circostanza non risultava dal ricorso introduttivo, dalla procura o dalla documentazione di gara. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
Il ricorso collettivo richiede l'indicazione degli elementi identificativi del ricorrente.
La proposizione congiunta di domande da parte di più soggetti costituisce una deroga alla regola della proposizione individuale e richiede l'indicazione, già nel ricorso introduttivo, degli elementi identificativi e delle posizioni azionate.
art. 73 c.p.a.
nei termini ex art. 73 c.p.a.
Una circostanza essenziale per dimostrare l'omogeneità delle posizioni e l'ammissibilità del ricorso collettivo non può essere introdotta per la prima volta soltanto nella memoria conclusiva, se non è stata allegata e documentata nel ricorso introduttivo.
art. 100, commi 11 e 12, d.lgs. n. 36/2023
Le disposizioni erano invocate dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità dei requisiti di capacità tecnica e professionale; il TAR non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
artt. 13 e 47 R.D. n. 1611/1933
Le disposizioni erano invocate per sostenere la rilevanza dell'esperienza maturata come Avvocato dello Stato; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 2 D.P.C.M. n. 200/1996
La disposizione era invocata in relazione alla valorizzazione dell'esperienza professionale dell'Avvocato dello Stato; il TAR non ha deciso la relativa questione sostanziale.
art. 9 l. n. 103/1979
La disposizione era richiamata a sostegno della censura concernente l'esperienza maturata nell'Avvocatura dello Stato; il merito della censura è rimasto assorbito dall'inammissibilità.
art. 2, comma 3, l. n. 247/2012
La disposizione era invocata in relazione ai requisiti professionali degli avvocati; non è stata applicata dal Collegio per la definizione in rito del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando sussistono identità delle situazioni sostanziali e processuali, identità dell'oggetto delle domande, degli atti impugnati e dei motivi, nonché assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra i ricorrenti.
- La mera connessione oggettiva derivante dall'impugnazione di clausole appartenenti alla medesima lex specialis non è sufficiente quando i ricorrenti fanno valere requisiti personali differenti e chiedono tutele sostanzialmente diverse.
- Il ricorso collettivo è inammissibile quando i ricorrenti, aspirando a partecipare alla medesima procedura selettiva, sono in concreto concorrenti e l'accoglimento della censura relativa al requisito posseduto da uno di essi avvantaggerebbe soltanto quel ricorrente.
- L'intenzione di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo non può essere allegata per la prima volta nella memoria conclusiva per dimostrare l'omogeneità delle posizioni, se non risulta dal ricorso introduttivo, dalla procura o da documentazione idonea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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