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Ordinanza

Ordinanza n. 7324/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 397/2025 pubbl. il 10/04/2025 RG n. 3738/2024 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 397/2025, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che l'art. 113, comma 2, c.p.a. individua, per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, la competenza del TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la decisione da eseguire. È stata inoltre esaminata la ripartizione interna tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata ai sensi dell'art. 47 c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, ritenuta territorialmente competente in quanto nella relativa circoscrizione ha sede il Tribunale ordinario di Frosinone che ha pronunciato la sentenza da ottemperare. Il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede di Latina nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, comprese le spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione si trova l'ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata conduce, nel caso concreto, alla competenza della sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice indicato come competente deve avvenire entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza da eseguire.
  • Quando la circoscrizione del giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza ricade nell'ambito territoriale di una sezione staccata del TAR, la controversia di ottemperanza appartiene alla competenza della sezione staccata, secondo la ripartizione prevista dall'art. 47 c.p.a.
  • La dichiarazione di incompetenza comporta la rimessione della causa al giudice competente, davanti al quale il giudizio può essere riassunto nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la regolazione delle spese spetta al giudice della riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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