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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07396/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Un imprenditore individuale aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento facendo valere un credito complessivo derivante, secondo la sua prospettazione, da prestazioni rese quale responsabile di cantiere e da somme versate in forza di una fideiussione. A fondamento della domanda produceva un contratto di affidamento di cantiere e un riconoscimento di debito sottoscritto dalla società poi fallita, oltre a richiamare un contratto preliminare e il successivo contratto definitivo di compravendita di un immobile societario, nel quale una parte del prezzo sarebbe stata compensata con il suo credito. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano rigettato l’insinuazione e l’opposizione, ritenendo i documenti prodotti privi di data certa e quindi inopponibili alla procedura, nonché non dimostrata la riferibilità delle prestazioni e delle somme invocate ai titoli dedotti. Nel ricorso per cassazione il creditore denunciava violazione dell’art. 2704 c.c., sostenendo che il contratto notarile di compravendita del 17.10.2014 dimostrasse il credito e la sua anteriorità al fallimento; con il secondo motivo censurava la motivazione per omessa o insufficiente valutazione della natura privilegiata del credito e della compensazione con il credito della curatela, richiamando il preliminare del 30.12.2012, il definitivo del 17.10.2014 e la ripartizione del prezzo ivi pattuita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, poiché il tribunale aveva già accertato che i documenti posti a base della domanda erano privi di data certa e che gli altri atti prodotti non fornivano prova, nemmeno indiziaria, dell’anteriorità e della riferibilità delle prestazioni al contratto invocato. Il richiamo al verbale di sopralluogo e al contratto di vendita immobiliare non era sufficiente a provare la data certa del contratto di affidamento di cantiere e del riconoscimento di debito, né a dimostrare che le prestazioni menzionate fossero quelle relative al contratto del 2012 e non al diverso incarico del 2010. Le ulteriori questioni sulla prelazione e sulla compensazione sono state dichiarate assorbite. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    la data delle scritture private non è opponibile alla procedura fallimentare se non risulta da data certa; la certezza della data non è desumibile da documenti che non consentano un collegamento univoco con l’atto prodotto

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal giudice di merito solo per escluderne l’operatività diretta nell’opposizione allo stato passivo, pur restando ferme le preclusioni proprie degli artt. 98 e 99 l.f.

  • artt. 98 e 99 l.f.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo permangono le preclusioni connesse al compimento degli atti introduttivi e alla fase procedurale

  • art. 2951bis c.c.

    la verifica del privilegio è assorbita dal mancato accertamento del credito

  • art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115/02

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che invoca un credito fondato su scritture private deve dimostrare la data certa del documento se intende renderlo opponibile alla procedura concorsuale.
  • La data certa non può essere desunta da elementi meramente compatibili o indiretti se non consentono di collegare in modo univoco le produzioni documentali al titolo dedotto.
  • Quando la censura di legittimità mira solo a ottenere una diversa lettura delle risultanze documentali e fattuali compiuta dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile.
  • Le questioni relative alla natura privilegiata del credito e alla compensazione restano assorbite se il credito principale non è prima riconosciuto come opponibile e provato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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