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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5441/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a contestare la sentenza del 25/02/2022 che aveva dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n.81/2008): omessa redazione del Piano Operativo di Sicurezza con la collaborazione del medico competente (capo a, art.96, comma 1, lett. g), ponteggio difettoso privo di parapetti e ancoraggi e impalcati non fissati (capo b, art.122), omissione di verifica di resistenza e stabilità del ponteggio (capo c, art.133). I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi, vizio di motivazione e travisamento della prova per aver fondato la condanna su un richiamo sintetico alla deposizione dell'ispettore (unico teste d'accusa) senza valutare criticamente le dichiarazioni dei testi della difesa (medico e ingegnere) e senza spiegare la attendibilità dell'accusa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in quanto ha rilevato una motivazione apparente della sentenza impugnata: motivazione troppo sintetica, assenza di descrizione puntuale dei fatti ritenuti provati, mancanza dei criteri di valutazione della prova e della indicazione delle ragioni per ritenere attendibile il teste d'accusa e non attendibili i testi della difesa. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio; le ulteriori censure sono state assorbite e potranno essere valutate dal giudice di rinvio con una motivazione più compiuta.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81 del 2008 - art. 96, comma 1, lett. g)

    art. 96, comma 1, lett. g)

    Norma richiamata in relazione all'obbligo contestato al titolare della ditta (omessa redazione del P.O.S. "con la collaborazione del medico competente"). La Corte non si è pronunciata sul merito della sussistenza del reato, ma ha considerato la motivazione di condanna carente.

  • d.lgs. n. 81 del 2008 - art. 122

    Richiamata per la contestazione relativa a ponteggio carente (parapetti, ancoraggi, fissaggi). Anche su questo capo la Corte ha disposto il rinvio per mancata e adeguata motivazione del primo giudice.

  • d.lgs. n. 81 del 2008 - art. 133

    Richiamata in relazione all'omessa verifica di resistenza e stabilità del ponteggio; la Corte ha annullato la condanna per carenza motivazionale senza decidere nel merito.

  • d.lgs. n. 81 del 2008 - art. 17, comma 1, lett. a)

    art. 17, comma 1, lett. a)

    Citata dal ricorrente per sostenere che non esiste obbligo di redigere il P.O.S. "con la collaborazione del medico competente"; la Corte non ha risolto la questione di diritto sul punto, l'ha solo richiamata come doglianza assorbita dal rinvio.

  • d.lgs. n. 81 del 2008 - art. 89, comma 1, lett. h)

    art. 89, comma 1, lett. h)

    Richiamata a supporto dell'argomento difensivo circa la non obbligatorietà della collaborazione del medico competente nella redazione del P.O.S.; non decisa dalla Corte in questa pronuncia.

  • Allegato XV al d.lgs. n. 81/2008 - punto 3.2.1

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'allegato richiede solo l'indicazione del nominativo del medico competente nel P.O.S. e non la sua collaborazione nella redazione; la Corte ha ritenuto la questione rilevante ma ne ha disposto la valutazione in sede di rinvio.

  • codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma processuale che disciplina il motivo di ricorso per vizio di motivazione/travisamento della prova: è la disposizione utilizzata per proporre e motivare il ricorso in Cassazione.

  • codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Richiamata relativamente alla censura di violazione di legge; utilizzata nel ricorso in ordine alla interpretazione di norme di sicurezza (art.96 d.lgs. 81/2008).

  • codice di procedura penale - art. 546, comma 1, lett. e)

    art. 546, comma 1, lett. e)

    Stabilisce il contenuto obbligatorio della motivazione della sentenza (esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto, indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova e ragioni per le quali si ritengono non attendibili le prove contrarie). La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che la sentenza impugnata non ha rispettato i requisiti motivazionali.

Massime di principio

  • La sentenza di condanna deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apodittica: indicare i fatti ritenuti accertati, i risultati probatori acquisiti e i criteri di valutazione adottati, e spiegare perché le prove contrarie sono ritenute inattendibili (art.546 c.p.p.).
  • Quando la condanna si fonda prevalentemente sulla deposizione di un unico teste d'accusa, il giudice deve svolgere un vaglio critico e motivare l'attendibilità di tale testimonianza, valutando e motivando il rifiuto o l'inattendibilità delle prove di segno contrario offerte dalla difesa.
  • Se la motivazione è insufficiente o apparente la Corte di Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio; in tale ipotesi le doglianze sulla valutazione concreta delle prove restano assorbite e potranno essere esaminate dal giudice di rinvio con motivazione approfondita.
  • Le questioni di diritto sulla interpretazione delle norme tecniche o sull'esistenza di specifici obblighi (es. se il P.O.S. debba essere redatto "con la collaborazione del medico competente") possono essere sollevate in cassazione, ma la Corte può decidere di non affrontare il merito qualora l'annullamento sia fondato su carenze motivazionali e rinviare la verifica al giudice di merito.
  • In procedimenti per reati di sicurezza sul lavoro, è importante per la difesa documentare e far risultare in modo chiaro la conformità delle attrezzature o dei comportamenti alle norme tecniche (perizie, dichiarazioni tecniche, documentazione fotografica) affinché il giudice di merito possa motivare adeguatamente il superamento o la valorizzazione delle prove contrarie.

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