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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43402/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado ma aveva comunque confermato la responsabilità penale per fatti connessi all'art. 644 c.p. (usura nell'ambito di attività di intermediazione finanziaria). I motivi di ricorso denunciavano: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la ricostruzione dei singoli rapporti di mutuo (somme erogate, date, restituzioni, piani di ammortamento), valutazione dei consulenti tecnici (pubblico ministero e difesa) e delle ricognizioni di debito, errato computo dei tassi applicati (assenza di criteri di calcolo e uso di un unico tasso per rapporti plurimi), illegittimo utilizzo delle sommarie informazioni testimoniali (teste Ruggiero Ricco), mancanza di motivazione sulla provvisionale e insufficiente motivazione rispetto all'aggravante contestata in relazione al mutuo erogato a Donatella Giulietti. È stata inoltre proposta in cassazione una nuova richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità (art. 20 cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che alcuni motivi (quarto e quinto) non fossero devoluti in cassazione perché non proposti in appello, interrompendo la catena devolutiva su quei punti. Gli altri motivi esaminati sono stati considerati generici, aspecifici e, in sostanza, volti a chiedere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, materia riservata ai giudici di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica, congrua e non affetta da aporie. Il motivo nuovo proposto in cassazione è stato anch'esso dichiarato inammissibile per carenza di collegamento con i motivi originari e per tentativo di posticipare termini di impugnazione. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; rigetto delle richieste di liquidazione spese delle parti civili perché non hanno fornito contributo specifico alle censure.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma penale relativa al reato di usura: la Corte d'appello ha ritenuto provata la natura usuraria dei finanziamenti e la responsabilità della ricorrente nell'ambito di attività di intermediazione finanziaria; la Cassazione non ha riesaminato il merito della valutazione probatoria che ha sorretto questa conclusione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita l'oggetto della motivazione e della decisione in cassazione: la Corte ha richiamato il limite alla produzione di motivi oltre quanto necessario per la decisione, usando la norma per argomentare l'esame limitato dei motivi nelle parti richieste.

  • art. 500, comma 5, n. 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente riguardo a censure sulla valutazione delle prove tecniche; la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e riconducibile a mera rivalutazione del materiale probatorio rimessa al giudice di merito.

  • art. 539, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata in relazione alla provvisionale: la Corte ha evidenziato che la liquidazione provvisionale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se di modesta entità e prevedibile, non necessita di motivazione particolare e non è sindacabile in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'irrogazione di ammende: la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda (euro 3.000) per l'impugnazione inammissibile.

  • art. 20 cod. pen.

    Norma concernente la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità: la richiesta è stata proposta per la prima volta in Cassazione e la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo, non potendo essere introdotto tardivamente.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse censure generiche o una semplice richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio: la suprema corte verifica la corretta applicazione del diritto e la sussistenza di vizi di motivazione in termini formali o logici, non la scelta tra valutazioni alternate del giudice di merito.
  • Le questioni non sollevate in sede di appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione: la mancata devoluzione interrompe la catena e rende tali motivi inammissibili.
  • Le motivazioni della Corte d'appello che siano logiche, congrue e che affrontino le principali deduzioni difensive impediscono la riesamina in Cassazione; argomentazioni difensive ripetitive o incompatibili con la decisione adottata si considerano implicitamente superate.
  • La determinazione della provvisionale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, se non di particolare rilevanza, non richiede sempre una motivazione analitica sindacabile in Cassazione.
  • Motivi nuovi o documenti depositati in Cassazione sono, di regola, inammissibili se non connessi ai motivi originari: non è consentito usare la Cassazione per estendere o posticipare termini di impugnazione.
  • La valutazione di periti e testimonianze (compresa l'affidabilità delle ricognizioni di debito) rientra nella valutazione del merito; la Corte di legittimità interviene solo se vi è evidente contraddittorietà, omissione di passaggi logici essenziali o violazione di legge nei criteri di valutazione.

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