Sentenza n. 912/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 865/2024 emessa in data 21 novembre 2024 dal Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Con sentenza n. 865/2024, il Tribunale di Monza ha accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero anche al rimborso delle spese legali. Poiché l'Amministrazione non ha spontaneamente eseguito la pronuncia, notificata il 4 dicembre 2024 e divenuta definitiva, la docente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato o la notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente e che risultavano soddisfatte le condizioni per l'azione di ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà completare l'incarico nei successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità degli importi, una penalità avrebbe avuto consistenza soltanto simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nella sentenza da eseguire anche in favore della docente a tempo determinato.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La sua condizione, ritenuta soddisfatta insieme alla notificazione della sentenza all'Amministrazione, concorre a rendere ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza nei confronti del Ministero.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché, in rapporto all'esiguità degli importi dovuti, una condanna avrebbe avuto carattere meramente simbolico e sarebbe stata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all'amministrazione, non sia stata spontaneamente eseguita e l'inadempimento risulti non contestato.
- Accertato l'inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico le cui attività di esecuzione rientrino nei compiti istituzionali, senza riconoscimento di uno specifico compenso.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in ragione dell'esiguità degli importi, avrebbe consistenza meramente simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.
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