Sentenza n. 5195/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 601/2023, che aveva annullato l’atto comunale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area abusiva
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza con due motivi principali. Con il primo ha contestato la statuizione del TAR sulla tempestività della riassunzione del giudizio interrotto, sostenendo che il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 3, c.p.a. decorresse dalla dichiarazione in udienza dell’evento interruttivo, e non dalla successiva comunicazione dell’ordinanza di interruzione. Con il secondo motivo ha censurato l’annullamento dell’atto di acquisizione nella parte in cui aveva riguardato l’intera particella catastale, di 1.897 mq, anziché il solo sedime del piazzale abusivo, di circa 1.356-1.350 mq. Il Comune ha dedotto che l’estensione dell’acquisizione fosse vincolata dagli indici urbanistici applicabili alla zona agricola e che la determina dirigenziale contenesse soltanto modalità operative coerenti con l’art. 31 d.P.R. 380/2001, senza introdurre criteri autonomi o illegittimi. L’abuso consisteva nella realizzazione, senza permesso di costruire, di un ampio piazzale in cemento in zona agricola; l’ordine di demolizione del 2009 non era stato eseguito. Il TAR aveva respinto i primi due motivi della ricorrente e accolto quello relativo all’estensione dell’area acquisita, ritenendo che essa fosse stata individuata sulla base di criteri predeterminati e senza una valutazione concreta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto assorbita, per carenza di interesse, la questione relativa alla tempestività della riassunzione: il Comune aveva impugnato soltanto il capo della sentenza relativo all’estensione dell’acquisizione, mentre l’accoglimento del primo motivo avrebbe comportato l’integrale annullamento della sentenza senza procurargli un vantaggio ulteriore rispetto all’accoglimento del secondo motivo, con possibile travolgimento dei capi favorevoli al Comune. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’acquisizione dell’intera particella. L’area cementificata, di ampia estensione e situata in zona agricola, non era stata rimossa e incideva sull’assetto ambientale e idrogeologico mediante l’impermeabilizzazione del suolo. L’abuso non poteva essere degradato a mera opera pertinenziale rispetto ad altri manufatti, le cui tettoie erano state spontaneamente rimosse. L’estensione dell’area acquisita non è stata ritenuta illogica né eccessivamente afflittiva, poiché la cementificazione era suscettibile di interessare l’intera particella, anche se questa era più ampia del sedime del manufatto. Il Collegio ha inoltre ribadito che l’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato con la descrizione delle opere abusive e delle ragioni della loro abusività, senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Le spese del doppio grado sono state poste a carico della ricorrente di primo grado e liquidate in complessivi 3.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area interessata dall’abuso in caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione
La disciplina dell’acquisizione è stata applicata ritenendo legittima, nel caso concreto, l’estensione dell’acquisizione all’intera particella agricola, quando l’ampiezza e la natura dell’abuso rendano plausibile che esso interessi l’intera area.
art. 13 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
atto di accertamento di inottemperanza ad ingiunzione a demolire
La norma regionale è richiamata quale base dell’atto comunale di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione.
art. 79 c.p.a.
rinvio all’art. 300 c.p.c. per l’interruzione del processo
Il Collegio richiama la disciplina dell’interruzione e la regola secondo cui l’effetto interruttivo è collegato alla dichiarazione o notificazione dell’evento, non necessariamente all’ordinanza giudiziale che lo rileva.
art. 80, comma 3, c.p.a.
termine di novanta giorni per la riassunzione del processo interrotto
La questione del dies a quo è stata esaminata ma non decisa nel merito, per carenza di interesse del Comune all’esame del motivo.
art. 300 c.p.c.
il procuratore della medesima «lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti»; «dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto»
La dichiarazione in udienza o la notificazione dell’evento costituiscono modalità tipiche di conoscenza legale e producono l’effetto interruttivo, secondo il richiamo operato dall’art. 79, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 può estendersi oltre il mero sedime del manufatto abusivo, fino a comprendere l’intera particella catastale, quando la concreta entità dell’abuso e le sue caratteristiche dimostrino che l’illecito incide sull’intera area e l’estensione non risulti illogica o sproporzionatamente afflittiva.
- La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di un’ampia pavimentazione abusiva in zona agricola, con impermeabilizzazione del suolo e possibile alterazione dell’assetto idrogeologico, giustifica l’acquisizione dell’area necessaria al ripristino della legalità urbanistica e ambientale, anche se tale area è più estesa del sedime della pavimentazione.
- L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e dovuto: è sufficiente che l’amministrazione descriva le opere e indichi le ragioni della loro abusività, senza una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale o una comparazione con gli interessi privati, anche quando l’ordine intervenga a notevole distanza dalla realizzazione dell’abuso.
- Nel giudizio di appello, la parte che ha ottenuto una decisione favorevole su alcuni capi non ha interesse a impugnare tali capi se l’accoglimento della censura non le procurerebbe un’utilità ulteriore rispetto all’accoglimento del motivo relativo all’unico capo sfavorevole e potrebbe travolgere le statuizioni già favorevoli.
- La dichiarazione resa in udienza dell’evento interruttivo costituisce, secondo l’orientamento richiamato, modalità tipica di conoscenza legale dell’interruzione e può determinare la decorrenza del termine per la riassunzione, ferma la necessità di verificare concretamente le modalità con cui la dichiarazione è stata resa e conosciuta.
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