Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7202/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego alla domanda di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto alla domanda di accesso agli atti riguardante il procedimento amministrativo, avviato a seguito della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo presentata nel maggio 2025 e non ancora concluso. In particolare, ha lamentato di non avere ricevuto una nota amministrativa per la quale l’accesso sarebbe già stato concesso e di non avere ricevuto neppure l’avviso di avvio del procedimento. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di accertare quali atti compongano, allo stato, il fascicolo relativo al procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza di rinnovo.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito e ha disposto un adempimento istruttorio a carico dell’amministrazione. Il Ministero dell’Interno dovrà depositare una relazione sui due profili indicati: le ragioni della mancata ricezione della nota per la quale l’accesso era già stato concesso e dell’avviso di avvio del procedimento, nonché la composizione attuale del fascicolo relativo al procedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza. L’adempimento dovrà essere eseguito entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio sull’accesso agli atti, sussistano incertezze sulla concreta disponibilità degli atti richiesti o sulla composizione del fascicolo amministrativo, il giudice può disporre un’apposita relazione istruttoria a carico dell’amministrazione prima di definire la domanda.
  • La relazione istruttoria può riguardare sia le modalità con cui l’amministrazione ha dato esecuzione a un accesso già riconosciuto, sia l’individuazione degli atti effettivamente presenti nel fascicolo relativo al procedimento amministrativo.
  • Il giudice amministrativo può rinviare la decisione sull’azione di accesso fissando un termine perentorio o comunque specificamente determinato per l’adempimento istruttorio dell’amministrazione e una successiva camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.