Ordinanza n. 7202/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego alla domanda di accesso agli atti del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto alla domanda di accesso agli atti riguardante il procedimento amministrativo, avviato a seguito della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo presentata nel maggio 2025 e non ancora concluso. In particolare, ha lamentato di non avere ricevuto una nota amministrativa per la quale l’accesso sarebbe già stato concesso e di non avere ricevuto neppure l’avviso di avvio del procedimento. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di accertare quali atti compongano, allo stato, il fascicolo relativo al procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza di rinnovo.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito e ha disposto un adempimento istruttorio a carico dell’amministrazione. Il Ministero dell’Interno dovrà depositare una relazione sui due profili indicati: le ragioni della mancata ricezione della nota per la quale l’accesso era già stato concesso e dell’avviso di avvio del procedimento, nonché la composizione attuale del fascicolo relativo al procedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza. L’adempimento dovrà essere eseguito entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio sull’accesso agli atti, sussistano incertezze sulla concreta disponibilità degli atti richiesti o sulla composizione del fascicolo amministrativo, il giudice può disporre un’apposita relazione istruttoria a carico dell’amministrazione prima di definire la domanda.
- La relazione istruttoria può riguardare sia le modalità con cui l’amministrazione ha dato esecuzione a un accesso già riconosciuto, sia l’individuazione degli atti effettivamente presenti nel fascicolo relativo al procedimento amministrativo.
- Il giudice amministrativo può rinviare la decisione sull’azione di accesso fissando un termine perentorio o comunque specificamente determinato per l’adempimento istruttorio dell’amministrazione e una successiva camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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