Sentenza n. 24/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al beneficio economico previsto dall'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987; e per la condanna dell’amministrazione a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi di militare)
Prevale il privato
La controversia
Le eredi di un ex militare della Guardia di Finanza, collocato a riposo a domanda all'età di 57 anni dopo 42 anni di servizio utile contributivo, hanno chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell'INPS alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita. Hanno dedotto che il trattamento di fine servizio del de cuius era stato liquidato senza computare la maggiorazione di sei scatti del 2,5 per cento sull'ultimo stipendio. La questione controversa riguardava anche la rilevanza del termine del 30 giugno dell'anno in cui erano maturati i requisiti anagrafici e contributivi per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto delle ricorrenti a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ordinando all'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Il beneficio si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il Collegio ha ritenuto integrati i requisiti sostanziali, poiché il militare aveva 57 anni e 42 anni di servizio utile al momento del pensionamento. Ha inoltre ritenuto che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, abbia natura ordinatoria e non decadenziale: la norma non collega espressamente o implicitamente al suo superamento la perdita del beneficio. L'esclusione delle maggiorazioni per il pensionamento a domanda prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda soltanto l'aumento della base pensionabile e non incide sul computo dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio. L'INPS è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
«al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento»; «le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile»
Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale che chieda il collocamento a riposo, purché al momento della cessazione abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; la maggiorazione rileva anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
«al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472»
Mantiene l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
L'esclusione delle maggiorazioni per il pensionamento a domanda opera ai soli fini dell'aumento della base pensionabile e non si estende al trattamento di fine servizio.
art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 232
Ha introdotto l'art. 6-bis nel corpo normativo del d.l. n. 387/1987.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, quando al momento della cessazione abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- I sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere computati non solo ai fini della base pensionabile, ma anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, qualora siano integrati i requisiti sostanziali previsti dalla norma.
- Il termine del 30 giugno dell'anno in cui maturano i requisiti di età e di servizio, previsto per la domanda di collocamento in quiescenza dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, ha natura ordinatoria e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio, in assenza di una previsione normativa espressa o inequivoca.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui esclude le maggiorazioni per il pensionamento a domanda, limita tale esclusione all'aumento della base pensionabile e non impedisce il computo dei sei scatti nella determinazione del trattamento di fine servizio.
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