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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40309/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perrone era stato condannato per il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. per avere pubblicato su Facebook frasi offensive nei confronti di Colucci Enzo Bruno, comandante della Polizia municipale di Teano. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con unico motivo articolato in due censure, l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione: (i) mancata prova certa che il messaggio fosse stato effettivamente scritto da lui (assenza di accertamenti sull'indirizzo IP, possibile uso abusivo del profilo da parte di terzi) e valorizzazione indebita dell'omessa denuncia dell'abuso; (ii) assenza di concreta valenza lesiva delle frasi rispetto all'onore e alla reputazione della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze relative alla paternità del post rappresentino un inammissibile sindacato di merito sulle valutazioni probatorie già compiute dalla Corte d'appello, le cui motivazioni sono state giudicate adeguate e non illogiche; ha inoltre confermato che l'omessa denuncia dell'uso abusivo del profilo costituisce un valido elemento indiziario. Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure perché le frasi pubblicate avevano inequivocabile contenuto offensivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    art. 595, comma 3, cod. pen.

    La pubblicazione su social network di frasi offensive è stata ricondotta alla fattispecie di diffamazione aggravata; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che le espressioni lesive dell'onore e della reputazione configurino il reato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha invocato vizio di motivazione e violazione di legge ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non rientrassero nelle specifiche ipotesi di ammessa revisione di valutazioni di merito, per cui il motivo è inammissibile.

  • art. 533 cod. proc. pen. (parametro di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio")

    La Corte ricorda che il criterio dell"oltre ogni ragionevole dubbio" è parametro operativo nella fase di merito e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma a favore della cassa delle ammende, come previsto da questa norma.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti: i rilievi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito sono inammissibili salvo i casi tassativi previsti dall'art. 606, comma 1.
  • L'omessa denuncia dell'uso abusivo del profilo social (il cosiddetto "furto di identità") può essere considerata un elemento indiziario rilevante per attribuire la paternità di un post pubblicato su quel profilo.
  • Non sempre è necessaria la prova tecnica (es. accertamento IP) se la motivazione logica e gli indizi prodotti dal giudice di merito sono adeguati e coerenti; l'assenza di tali accertamenti non rende automaticamente la prova incerta.
  • Frasi pubblicate su social network che formulano accuse, paragoni degradanti o offese dirette all'onore e alla reputazione della persona offesa possono integrare il reato di diffamazione, anche se espresse in forma aggressiva o volgare.
  • L'invocazione del criterio "oltre ogni ragionevole dubbio" non è strumento per la ricostruzione alternativa dei fatti in Cassazione; rileva solo se la motivazione dei giudici di merito è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente rischia la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

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