Cassazione Penale, Sentenza n. 28310/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza di merito aveva condannato un imputato alla pena di euro 300 di ammenda per il reato di molestie, previa riqualificazione dell'originaria imputazione di atti persecutori. La condotta contestata consisteva in una serie di comportamenti asseritamente molesti, tenuti dal 2012 fino al 2019 nei confronti della vicina/persona offesa, nell'ambito di una conflittualità di vicinato legata all'utilizzo di un box auto e di un passo carrabile. Il ricorrente ha dedotto: 1) insussistenza del reato e vizio di motivazione per asserita inattendibilità della persona offesa e della figlia-testimone, con contraddizioni tra denuncia e dibattimento; 2) difetto dell'elemento soggettivo, sostenendo di aver agito solo per tutelarsi dai comportamenti della vicina; 3) erronea esclusione della scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p.; 4) intervenuta prescrizione del reato al 16 novembre 2024; 5) illegittimità delle statuizioni civili in difetto di responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito, in particolare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della testimone, della ricostruzione fattuale e dell'elemento soggettivo, senza evidenti manifeste illogicità della motivazione. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che la condotta era cessata nel novembre 2019, che il termine massimo quinquennale era soggetto a sospensione ex art. 159 c.p. nel testo applicabile ai fatti, e che, trattandosi di condotta reiterata integrativa in concreto di una molestia abituale, il termine decorreva dall'ultimo atto antigiuridico. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulle statuizioni civili, poiché la condanna penale comporta ex lege il risarcimento in favore della parte civile. L'imputato è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi dal Tribunale competente.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
Il fatto è stato riqualificato in molestie o disturbo alle persone, ritenuto configurabile anche in presenza di condotte reiterate che, nel caso concreto, integravano la molestia tramite la ripetizione nel tempo.
art. 612-bis c.p.
Era l'originaria imputazione, poi riqualificata in un reato contravvenzionale meno grave.
art. 606 c.p.p.
Le censure che mirano alla rivalutazione del compendio probatorio, delle dichiarazioni e dei contrasti testimoniali sono estranee al sindacato di legittimità, salvo manifesta illogicità della motivazione.
art. 52 c.p.
La scriminante della legittima difesa è stata esclusa perché il giudice di merito non aveva accertato una reazione necessitata e proporzionata a un'offesa ingiusta.
art. 159 c.p.
È stata applicata la sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi nel periodo considerato.
art. 538 c.p.p.
La condanna penale comporta la pronuncia sulle statuizioni civili in favore della parte civile.
artt. 541 c.p.p. e 110 d.P.R. 115/2002
In cassazione, la Corte può condannare l'imputato al pagamento delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione al giudice competente.
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
La liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio spetta al giudice che emette il decreto di pagamento.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Il ricorso è stato esaminato nei limiti della specifica esposizione dei motivi prescritta dalla norma.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione dell'attendibilità della persona offesa o dei testimoni, salvo che la motivazione del giudice di merito presenti manifeste contraddizioni o illogicità evidenti.
- Le censure che sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio, o la scelta tra versioni contrapposte, sono inammissibili nel giudizio di cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e logicamente coerente.
- Il reato di molestie o disturbo alle persone può essere integrato anche da una sola condotta, ma se in concreto la molestia deriva da una reiterazione di comportamenti, il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto antigiuridico.
- La legittima difesa non è configurabile quando la ricostruzione di merito escluda sia una necessità attuale di difesa sia la proporzione tra offesa e reazione.
- La contestazione delle statuizioni civili è inammissibile quando si fondi esclusivamente sulla negazione della responsabilità penale, poiché la condanna comporta ex lege gli effetti civili a favore della parte civile.
- Nel giudizio di cassazione, la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato comporta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese, mentre la liquidazione concreta è demandata al giudice competente secondo la disciplina del testo unico spese di giustizia.
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