Cassazione Civile, Ordinanza n. 30526/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rivendicazione dei codici sorgente di due piattaforme software, oltre alla richiesta di sospendere la liquidazione dei beni oggetto della domanda, proposta da un soggetto che sosteneva di avere diritto alla restituzione dei sorgenti. Il Tribunale di Genova aveva respinto l’opposizione avverso il rigetto di tale domanda, ritenendo che alcune scritture private del 2008 e del 2013 avessero confermato il trasferimento alla società poi fallita dell’esclusiva titolarità dei software e dei relativi codici sorgente, e valorizzando anche un verbale del 2015 sottoscritto dal ricorrente quale rappresentante della società. In cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi: ha lamentato la mancata considerazione della diversità tra i due software e i due sorgenti; l’omesso esame di tale circostanza; l’erronea interpretazione delle scritture private del 2008, 2013 e 2015, sostenendo che la prima fosse stata integrata o sostituita dalla seconda; ha inoltre sostenuto che il verbale del 2015 costituisse riconoscimento dei propri diritti sui sorgenti; ha censurato l’illogicità della motivazione sulla pretesa mancanza di una clausola di restituzione; ha invocato la normativa sul diritto d’autore; ha dedotto vizi processuali per mancata ammissione di prove e mancata fissazione dell’udienza di discussione; e ha contestato la liquidazione delle spese ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non fossero aderenti alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, poiché il giudice di merito aveva ben presente la duplicità dei programmi e dei codici sorgente e aveva comunque ritenuto confermata la scrittura del 2008 dalle successive scritture. Ha poi affermato che i motivi sulle scritture private miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione della volontà negoziale, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati, qui non adeguatamente censurati. Sono stati inoltre giudicati inammissibili i motivi fondati sugli artt. 115 e 116 c.p.c., perché non denunciavano l’uso di prove non introdotte o la violazione di regole legali di valutazione della prova, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio. Il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava quali mezzi istruttori fossero stati illegittimamente esclusi e perché l’art. 99 l.fall. non imponeva la fissazione di un’udienza di discussione o precisazione delle conclusioni. Anche l’ultimo motivo è stato respinto, perché la fase decisionale ai fini della liquidazione dei compensi comprende comunque l’esame del provvedimento conclusivo, anche se mancano comparse conclusionali e memorie di replica. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove offerte.
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento dove questo non è consentito; non è denunciabile la mera valutazione non condivisa del materiale probatorio.
art. 167 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per la dedotta mancata considerazione di un fatto non contestato.
art. 1362 c.c.
il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice se ne sia discostato.
art. 1363 c.c.
come per l'art. 1362 c.c., la sua violazione va dedotta in modo specifico e non con una mera diversa lettura delle scritture.
art. 1366 c.c.
richiamato a sostegno della doglianza interpretativa, ma la Corte ne esclude la concreta violazione per difetto di specificità della censura.
art. 1371 c.c.
invocato dal ricorrente nell'interpretazione delle scritture private, senza che la Corte ravvisi una specifica violazione.
art. 2 l. diritto d'autore
richiamato nel sesto motivo, ma non ritenuto idoneo a scardinare l'interpretazione delle scritture e la valutazione di merito.
art. 64-bis l. diritto d'autore
richiamato nel sesto motivo, senza che la Corte vi ravvisi una decisività tale da fondare l'accoglimento.
art. 99 l.fall.
non prevede la fissazione di un'apposita udienza di discussione o precisazione delle conclusioni nel senso preteso dal ricorrente.
art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 10 marzo 2014, n. 55
la fase decisionale comprende anche l'esame del provvedimento conclusivo e può essere liquidata anche se non siano state depositate conclusionali e repliche.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato quale base normativa del regolamento sui parametri forensi, in relazione alla liquidazione dei compensi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede l'indicazione specifica delle regole violate e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una interpretazione alternativa delle scritture.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione della volontà negoziale o sulla valutazione del materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di vere anomalie nell'utilizzo o nella valutazione della prova, non già quando si contesti che il giudice abbia dato maggior forza persuasiva ad alcune risultanze rispetto ad altre.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la fase decisionale comprende anche l'esame e la pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio; non è necessario, di per sé, il deposito di comparse conclusionali o memorie di replica per ritenere svolta tale fase.
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