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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - del decreto direttoriale n. 1491 del 4 luglio 2025 nella parte in cui ha annullato il precedente decreto direttoriale n. 1459 del 30 giugno 2025 dando poi approvazione, tra le altre, alla riformulata graduatoria definitiva relativa ai vincitori e degli idonei per la classe di concorso A030, allegate allo stesso, dalle quali la ricorrente è risultata esclusa; - per quanto occorrer possa, del d. m. 26 ottobre 2023 n. 205;

Giustizia amministrativa202500816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale di annullamento della precedente graduatoria definitiva e approvazione della graduatoria riformulata relativa alla classe di concorso A030, con esclusione della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale n. 1491 del 4 luglio 2025, con cui l'amministrazione ha annullato il precedente decreto di approvazione della graduatoria del 30 giugno 2025 e ha approvato una graduatoria riformulata relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nella quale la ricorrente, precedentemente collocata al 94° posto, risultava esclusa. È stato inoltre impugnato, per quanto occorrer potesse, il decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023. Il controinteressato costituito ha eccepito l'incompetenza territoriale della Sezione staccata di Latina, sostenendo la competenza della sede centrale di Roma in quanto la controversia riguarda un atto generale, efficace sull'intero territorio regionale, adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale con sede in Roma. La Sezione ha rilevato che, per le controversie non soggette a competenza territoriale funzionale inderogabile, la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata non costituisce questione di competenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.a.; tuttavia, la decisione sulla sede competente spetta al Presidente del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, non ha deciso il merito dell'impugnazione. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Lazio, sede centrale di Roma, affinché adotti la decisione definitiva sulla sede territorialmente competente a conoscere della controversia. La Sezione ha precisato che l'ordinanza cautelare n. 292 del 31 ottobre 2025, già adottata quando le amministrazioni e i controinteressati non si erano costituiti, aveva comunque perso efficacia il 31 dicembre 2025, secondo il regime previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a.; la domanda cautelare potrà essere riproposta davanti al giudice eventualmente dichiarato competente.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla questione di competenza territoriale.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata

    Nelle controversie non rientranti nella competenza territoriale funzionale inderogabile, la distribuzione degli affari tra sede centrale e sezione staccata non è qualificata come questione di competenza in senso proprio e non è soggetta al relativo regime di rilevazione e preclusioni.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Attribuisce al Presidente del TAR la decisione sulla sede competente e stabilisce che, quando siano state disposte misure cautelari, i provvedimenti cautelari del giudice dichiarato incompetente perdono efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza; la domanda cautelare può essere riproposta davanti al giudice competente.

  • art. 47, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per escludere l'applicazione del regime di rilevazione e delle preclusioni proprie delle questioni di competenza alla ripartizione tra sede centrale e sezione staccata.

Massime di principio

  • Quando una controversia non rientra nelle ipotesi di competenza territoriale funzionale inderogabile, la ripartizione degli affari tra la sede centrale del TAR e una sua sezione staccata non costituisce questione di competenza in senso proprio e non soggiace al relativo regime di rilevazione e preclusioni.
  • La questione relativa alla sede del TAR competente, ove coinvolga la distribuzione tra sede centrale e sezione staccata, deve essere definita dal Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a., anche dopo l'adozione di una misura cautelare.
  • La misura cautelare adottata dal giudice la cui incompetenza venga regolata perde efficacia alla scadenza del termine previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a.; la tutela cautelare può essere nuovamente richiesta davanti al giudice dichiarato competente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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