Sentenza n. 8661/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, - del provvedimento dipvvf. STAFFCADIP. REGISTRO UFFICIALE. U. 0012792. 07-06-2021: - del provvedimento dipvvf, COM-CB. REGISTRO UFFICIALE. I. 0015269. 13-12-2023 e dipvvf. DCRISUM. REGISTRO UFFICIALE. U. 0075092. 13-12-2023; - del provvedimento dipvvf. DCRISUM. REGISTRO DECRETI. R. 0004141. 21-12-2023; - della nota inviata a mezzo PEC in data 29 gennaio 2024 dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III dipvvf. DCRISUM. REGISTRO UFFICIALE. U. 0006126. 29-01-2024; - tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno impedito al ricorrente che fosse data regolare esecuzione al provvedimento dipvvf.COM-CB.REGISTRO UFFICIALE.I.0014728. 01-12-2023 e dipvvf.DCRISUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0073030. 01-12-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato trasferimento del ricorrente presso una delle sedi indicate nella procedura ordinaria di mobilità e atti con cui l’amministrazione aveva assegnato temporaneamente tali posti ad altri dipendenti ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al primo posto nella graduatoria della procedura di mobilità per le sedi di Barletta, Taranto e, in subordine, per la Direzione regionale Puglia, ha impugnato il mancato trasferimento e gli atti relativi alle assegnazioni temporanee disposte per legge speciale in favore di altri dipendenti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 32 del d.P.R. 7 maggio 2008, dell’accordo aggiuntivo del 10 aprile 2002 e dell’accordo integrativo nazionale del 19 aprile 2016, sostenendo che i trasferimenti ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 non avrebbero dovuto incidere sulla disponibilità dei posti destinati alla mobilità ordinaria; ha inoltre prospettato condotta antisindacale, lesione dei propri diritti, eccesso e sviamento di potere e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della circolare di mobilità del 17 novembre 2023, dell’art. 33, commi 3 e 5, l. n. 104/1992, la disparità di trattamento e la violazione della par condicio, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto occupare dopo l’indizione della procedura i posti indicati come disponibili e che l’omessa indicazione dell’esistenza di domande di assegnazione per legge speciale avrebbe falsato le scelte dei partecipanti. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’incompetenza territoriale, assumendo che la prospettata condotta antisindacale rientrasse nella competenza del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e incompetenza. La controversia riguarda il mancato trasferimento di un dipendente in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, all’esito di una procedura di mobilità nazionale; pertanto prevale il foro della sede dell’autorità emanante, trattandosi di un atto riferito a una pluralità di soggetti distribuiti sul territorio nazionale. La mera indicazione, nella rubrica di un motivo, della locuzione “condotta antisindacale” non sposta la giurisdizione, poiché la censura concerne in concreto la legittimità del mancato trasferimento e non l’esercizio di diritti sindacali. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché gli accordi del 10 aprile 2002 e del 19 aprile 2016 si applicano rispettivamente al personale con profilo di capo reparto e capo squadra e al personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e capi reparto, non anche al personale dei ruoli tecnico-professionali, cui appartiene l’ispettore informatico. È stata inoltre ritenuta legittima e ragionevole la priorità accordata alle domande di assegnazione temporanea fondate sull’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, anche perché presentate prima dell’indizione della procedura ordinaria e coerenti con la circolare del 2 luglio 2009, secondo cui il trasferimento del personale titolare del diritto previsto dalla legge n. 104/1992 deve avere priorità anche rispetto alle procedure di interpello ordinario. La partecipazione dei controinteressati alla mobilità ordinaria con indicazione di sedi diverse non dimostra l’inesistenza delle esigenze assistenziali, poiché la mobilità ordinaria e l’assegnazione temporanea ex legge n. 104/1992 hanno natura e finalità differenti. È stata respinta anche la censura relativa al ritardo nella definizione delle domande ex legge n. 104/1992: tale ritardo non costituisce, di per sé, motivo di illegittimità del mancato trasferimento e non ha inciso sulle concrete possibilità del ricorrente, poiché, se le domande fossero state definite prima, le sedi non sarebbero state indicate come disponibili nell’allegato alla circolare. Inoltre, la circolare aveva espressamente subordinato gli eventuali trasferimenti alla previa valutazione delle esigenze di servizio e della disponibilità dei posti, escludendo la formazione di un affidamento qualificato sull’assegnazione di una determinata sede in base alla posizione in graduatoria, all’anzianità o ai carichi familiari. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 165/2001
La controversia riguarda un dipendente in regime di diritto pubblico; tale qualificazione sostiene la giurisdizione amministrativa sulla contestazione del mancato trasferimento nell’ambito della procedura di mobilità.
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
il lavoratore [che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
La disposizione fonda la priorità delle assegnazioni temporanee del personale che assiste persone con disabilità in situazione di gravità rispetto alla mobilità ordinaria, ove ricorrano i presupposti di legge.
art. 32, comma 1, lett. b), e comma 2, d.P.R. 7 maggio 2008
Invocato dal ricorrente quale base della disciplina della mobilità, non è stato ritenuto violato.
accordo aggiuntivo del 10 aprile 2002 al contratto integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 24 maggio 2000
Il TAR ne ha delimitato l’ambito applicativo al personale con profilo professionale di capo reparto e capo squadra, escludendone l’applicazione agli ispettori tecnico-informatici.
artt. 1 e 3 dell’Accordo Integrativo Nazionale del 19 aprile 2016
Il TAR ha ritenuto che l’accordo riguardi il personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e capi reparto, non i ruoli tecnico-professionali.
circolare del 2 luglio 2009, prot. n. 58984
il trasferimento del personale che risulti titolare del diritto di cui all’art. 33 comma 5, l. n. 104/1992 … dovrà avere priorità
La circolare esprime il criterio generale della priorità delle assegnazioni fondate sull’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 anche rispetto alle procedure di interpello ordinario.
art. 3 c.p.a.
Il principio del foro della sede dell’autorità emanante è stato applicato a una procedura di mobilità nazionale riguardante una pluralità di soggetti distribuiti sul territorio nazionale.
Massime di principio
- Nelle controversie promosse da dipendenti in regime di diritto pubblico contro il mancato trasferimento all’esito di una procedura di mobilità nazionale, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; la qualificazione di una censura come “condotta antisindacale” non determina il passaggio al giudice ordinario quando la contestazione riguarda sostanzialmente la legittimità del provvedimento di mancata assegnazione e non l’esercizio di diritti sindacali.
- Le disposizioni di accordi sindacali in materia di mobilità del personale dei Vigili del Fuoco non sono applicabili ai ruoli tecnico-professionali quando il loro ambito soggettivo è espressamente limitato ai ruoli operativi dei vigili del fuoco e dei capi squadra e capi reparto.
- Le assegnazioni temporanee fondate sull’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 possono avere priorità rispetto alla mobilità ordinaria, anche quando incidono su posti inizialmente indicati come disponibili nell’interpello, purché siano rispettati i presupposti normativi e la priorità sia coerente con la disciplina amministrativa applicabile.
- La partecipazione del dipendente beneficiario di un’assegnazione ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 a una procedura ordinaria di mobilità con indicazione di sedi diverse non dimostra, di per sé, l’inesistenza o la non effettività dell’esigenza assistenziale, poiché mobilità ordinaria e assegnazione temporanea hanno natura e finalità differenti.
- Quando la circolare di mobilità subordina espressamente i trasferimenti alla valutazione prioritaria delle esigenze di servizio e alla disponibilità dei posti, la collocazione in graduatoria non attribuisce automaticamente il diritto all’assegnazione di una specifica sede né determina un affidamento qualificato al trasferimento.
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