Cassazione Civile, Ordinanza n. 35136/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente non profit)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di un ente dall’anagrafe delle ONLUS per asserita mancanza dei requisiti statutari previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997. L’ente, originariamente già inquadrato come istituzione di assistenza e beneficenza e poi riconosciuto come persona giuridica di diritto privato, aveva trasmesso la comunicazione prevista per ottenere il regime ONLUS e aveva prodotto la documentazione richiesta dall’Ufficio. L’Agenzia delle entrate, in appello, aveva sostenuto che lo statuto non contenesse la clausola di cui all’art. 10, comma 1, lett. h), relativa alla disciplina uniforme del rapporto associativo, e che tale requisito mancasse quindi in modo ostativo all’iscrizione. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 10, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 460/1997 e dell’art. 14 disp. prel. c.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto sufficiente integrare le norme statutarie dell’ente con quelle di altro soggetto giuridico sovrastante, ravvisando nel complesso un organismo unitario inscindibile. La resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita doppia ratio decidendi, sostenendo inoltre la formazione di un legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso dall’acquisizione della natura privata e la violazione dell’art. 10 l. n. 212/2000.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo che la motivazione della CTR sul legittimo affidamento e sulla risposta documentale dell’ente non costituisse una ratio decidendi autonoma, ma un argomento rafforzativo. Nel merito ha affermato che la qualifica di ONLUS è una qualificazione fiscale che può essere acquisita anche da enti privati diversi dalle associazioni, purché abbiano i requisiti richiesti dalla legge. Ha però precisato che la clausola di democraticità di cui all’art. 10, comma 1, lett. h), riguarda esclusivamente le ONLUS costituite in forma associativa e non è estendibile ad enti che, per struttura, non abbiano rapporto associativo. Poiché nel caso concreto l’ente aveva natura di istituzione privata assistenziale e non di associazione, la mancanza nello statuto di un organo assembleare e delle regole di voto tra associati non era decisiva e non poteva impedire la qualificazione ONLUS. Di conseguenza il ricorso dell’Agenzia è stato integralmente rigettato; la Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 460/1997
Le ONLUS possono essere costituite anche da altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, purché svolgano attività nei settori indicati dalla norma e rispettino i requisiti richiesti.
art. 10, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 460/1997
È richiesto il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.
art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 460/1997
È vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali, salvo quelle direttamente connesse.
art. 10, comma 1, lett. d) ed e), d.lgs. n. 460/1997
È vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione e questi devono essere impiegati per le attività istituzionali.
art. 10, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 460/1997
La disciplina uniforme del rapporto associativo e la previsione del diritto di voto sono requisiti richiesti per le ONLUS che abbiano struttura associativa; non sono estensibili a enti non associativi.
art. 10, comma 7, d.lgs. n. 460/1997
La clausola di democraticità non si applica alle fondazioni e agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con i relativi accordi o intese.
art. 11, d.lgs. n. 460/1997
Richiamato come comunicazione inviata dall’ente per beneficiare del regime fiscale ONLUS.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato nel motivo come parametro interpretativo; la Corte non vi fonda una diversa decisione.
art. 10 l. n. 212/2000
Richiamato dalla resistente in relazione al legittimo affidamento conseguente al lungo tempo trascorso; la Corte non ne fa applicazione autonoma.
art. 12 disp. att. c.c.
Richiamato nel quadro della procedura di riconoscimento della personalità giuridica privata delle ex IPAB.
art. 38, ultimo comma, Cost.
"L’assistenza privata è libera"
La Corte richiama la libertà dell’assistenza privata come base costituzionale del processo di privatizzazione delle IPAB.
Massime di principio
- La qualifica di ONLUS è una qualificazione fiscale e non un tipo di ente: può essere acquisita da enti privati diversi dalle associazioni, purché lo statuto o l’atto costitutivo contengano i requisiti imposti dalla legge.
- I requisiti statutari previsti per l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS hanno natura rigorosa e di stretta interpretazione, ma vanno applicati in modo coerente con la struttura concreta dell’ente: le clausole riferite al rapporto associativo non possono essere pretese da enti che, per loro natura, non hanno un’organizzazione associativa.
- La clausola sulla democraticità del rapporto associativo e sul diritto di voto riguarda le ONLUS strutturate come associazioni; non può essere utilizzata per negare la qualifica a enti privati con diversa configurazione organizzativa.
- Quando la decisione impugnata contiene argomenti solo rafforzativi e non rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione non è inammissibile per mancata censura di tali argomenti se viene effettivamente attaccata la ratio decisiva della sentenza.
- La verifica dei requisiti ONLUS deve concentrarsi sulla corrispondenza tra struttura dell’ente e prescrizioni normative, senza pretendere integrazioni statutarie tratte da soggetti giuridici distinti e non coincidenti con l’ente da qualificare.
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