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Sentenza

Sentenza del 04/02/2019 n. 282 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - autovetture - acquisto intracomunitario - soggetto promotore italiano - mero intermediario - non è tale - soggetto passivo d'imposta - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del mero intermediario è stata respinta. L'imprenditore italiano è stato qualificato come soggetto passivo d'imposta e come pieno partecipe della frode IVA relativa agli acquisti intracomunitari. La partecipazione alla società interposta e le modalità anomale di pagamento sono state ritenute elementi idonei a fondare, anche presuntivamente, la sua responsabilità e il suo coinvolgimento nelle operazioni fraudolente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento IVA dell'acquisto intracomunitario di autovetture di pregio formalmente acquistate da una società residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel caso di specie la Romania, ma provenienti di fatto dalla Germania. Il ricorrente sosteneva di avere agito soltanto come promotore o intermediario dell'operazione e di non essere quindi il soggetto passivo responsabile degli obblighi IVA. È stata invece ritenuta significativa la sua partecipazione alla società estera interposta e la particolare modalità dei pagamenti: l'acquirente italiano versava una caparra che veniva poi restituita al momento dell'acquisto della vettura. Tali elementi, unitamente alla simulazione della natura usata dei veicoli, hanno evidenziato il coinvolgimento dell'imprenditore in una frode IVA.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA degli acquisti intracomunitari

    Chi interviene concretamente nell'acquisto intracomunitario e partecipa alla struttura fraudolenta non può sottrarsi agli obblighi IVA qualificandosi formalmente come semplice intermediario.

  • Principio di effettività e prevalenza della sostanza economica sulla forma

    La qualificazione dell'operazione deve basarsi sul ruolo effettivamente svolto dalle parti e sulle modalità concrete dell'operazione, non soltanto sui contratti o sulle intestazioni formali.

Massime di principio

  • La qualifica di mero intermediario non è sufficiente, da sola, a escludere la soggettività passiva IVA: occorre dimostrare di non avere avuto un ruolo effettivo nella gestione, nel finanziamento o nella realizzazione dell'acquisto.
  • La partecipazione, diretta o indiretta, a una società interposta estera può costituire un elemento presuntivo del coinvolgimento nella frode, soprattutto se accompagnata da rapporti economici anomali.
  • Modalità di pagamento non ordinarie, come caparre restituite contestualmente all'acquisto, possono essere valutate come indici di un'operazione simulata o fraudolenta.
  • Nelle operazioni intracomunitarie l'Amministrazione può valorizzare un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare che il soggetto formalmente estraneo era in realtà partecipe dell'operazione.
  • La simulazione della natura usata dei veicoli o di altri beni non impedisce la riqualificazione dell'operazione sulla base della provenienza effettiva, dei flussi finanziari e del ruolo sostanziale dei soggetti coinvolti.

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