Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34765/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per maggiore IRPEF relativa all'anno d'imposta 2005. Il contribuente ha contestato, nei giudizi di merito, la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella, sostenendo che la notifica non fosse riferibile a quello specifico atto: in particolare, rilevava la non coincidenza del numero identificativo dell'avviso con quello indicato nell'avviso di ricevimento della raccomandata e la mancata produzione, da parte dell'ufficio, di copia conforme dell'avviso unitamente alla documentazione attestante la notifica. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 4 e 8 l. n. 980/1982 e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come mero errore materiale la difformità del numero identificativo e avesse ritenuto provata la notifica sulla base della sola documentazione prodotta dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per carenza di legittimazione passiva, poiché nei giudizi introdotti dopo l'istituzione dell'Agenzia delle entrate la legittimazione spetta esclusivamente a quest'ultima. Ha poi escluso che potesse dichiararsi l'estinzione del giudizio per la vicenda condonistica richiamata dall'Agenzia, poiché il condono non era stato fatto valere processualmente dalla parte contribuente né risultava essersi perfezionato o aver determinato sospensione del processo. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che, nella notifica a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta dalla produzione dell'avviso di ricevimento e non è necessario produrre l'originale o la copia autentica dell'avviso di accertamento; ha inoltre osservato che la riferibilità dell'avviso di ricevimento allo specifico atto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, nel caso concreto logicamente motivato come mero errore materiale della diversa cifra nel numero identificativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene che, per la notifica a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento sia assolta dal notificante con l'avviso di ricevimento.

  • artt. 4 e 8 l. 20 novembre 1982, n. 980

    Norme invocate dal ricorrente nel motivo, ma non valorizzate autonomamente dalla Corte ai fini della decisione, che si concentra sulla prova della notifica.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli avvisi di accertamento; la Corte ribadisce che, per la prova della notifica postale dell'atto impositivo, è sufficiente l'avviso di ricevimento.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza dell'atto, una volta pervenuto all'indirizzo del destinatario, fonda la ritualità della consegna salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 2729 c.c.

    Le circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale sono considerate elementi presuntivi idonei a integrare una presunzione semplice di conoscenza.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in via analogica per affermare che la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale è data dall'avviso di ricevimento e che non è necessario il numero della cartella sull'avviso.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    Cita la disciplina di definizione agevolata/condono cui l'Agenzia riferisce il diniego depositato, ma la Corte esclude che la vicenda abbia effetti processuali nel caso concreto.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la definizione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta di un atto impositivo, la prova del perfezionamento può essere fornita dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, senza che sia necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica dell'atto notificato.
  • La riferibilità dell'avviso di ricevimento allo specifico atto spedito è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione logica, non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
  • La difformità di un numero identificativo, in presenza di ulteriori elementi univoci sulla spedizione e sulla consegna dell'atto, può essere valutata dal giudice di merito come mero errore materiale non idoneo a escludere la prova della notificazione.
  • La presunzione di conoscenza dell'atto recapitato al domicilio del destinatario opera ai sensi dell'art. 1335 c.c. e può essere vinta solo dalla prova, a carico del destinatario, di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione o che il plico non conteneva l'atto asseritamente spedito.
  • In materia tributaria, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle entrate, la legittimazione passiva nei giudizi relativi a rapporti e poteri strumentali all'obbligazione tributaria spetta all'Agenzia e non più al Ministero dell'economia e delle finanze nei giudizi instaurati successivamente.
  • La cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri; le censure relative all'avviso di accertamento presupposto sono proponibili solo se la notificazione dell'atto presupposto è effettivamente contestata nei termini e con adeguato supporto probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.