Cassazione Penale, Ordinanza n. 14156/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di incendio ex art. 423 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo inosservanza e/o erronea valutazione degli artt. 20-bis e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dunque contestando la legittimità della decisione nella parte in cui avrebbe applicato o mancato di applicare correttamente la disciplina sulle pene sostitutive. La Corte ha però rilevato che, in caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il motivo dedotto non rientrava in tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 423 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione, indicato nella sentenza come incendio.
art. 20-bis l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato in tema di pene sostitutive.
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato in tema di pene sostitutive.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in tema di presupposti per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, subordinata all'assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento, il sindacato della Corte è fortemente limitato ai soli motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni diverse sono inammissibili.
- La deduzione di vizi relativi alla disciplina delle pene sostitutive non è proponibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento, se non nei limiti in cui integri uno dei motivi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'inammissibilità del ricorso per patteggiamento può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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