Cassazione Penale, Ordinanza n. 17095/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati sia il motivo sull'inutilizzabilità della prova relativa al tentativo di rapina, sia quello sulla ricettazione, sia quello sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. I fatti riguardavano una rapina contestata nella forma tentata e un delitto di ricettazione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità di una delle fonti probatorie dirette poste a base dell'affermazione di responsabilità per il tentativo di rapina; la Corte ha però ritenuto che la censura non superasse la prova di resistenza, perché la decisione di merito era sorretta anche da un secondo argomento di prova storica e dalla logica considerazione della sorpresa in flagranza da parte della polizia giudiziaria intervenuta subito dopo i fatti. Con il secondo motivo ha contestato la conferma della responsabilità per la ricettazione, ma la doglianza è stata qualificata come meramente reiterativa di argomenti già esaminati in appello e, in sostanza, come sollecitazione di una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Con il terzo motivo ha censurato la pena, ritenuta eccessiva e immotivatamente superiore al minimo edittale previsto per la rapina aggravata tentata; anche tale censura è stata ritenuta infondata, poiché la Corte di merito aveva esercitato correttamente la discrezionalità nella commisurazione della pena valorizzando la gravità e l'univocità degli aspetti della condotta.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.
Il vizio di motivazione può essere sindacato solo nei limiti rilevanti in cassazione; nel caso concreto la doglianza non ha evidenziato un vizio idoneo a superare la duplice convergenza delle motivazioni di merito.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato in modo coerente dai giudici di merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una pluralità di autonome rationes probatorie, il ricorso che colpisca una sola delle fonti di prova non è fondato se permane un ulteriore argomento idoneo a sostenere l'affermazione di responsabilità, secondo la logica della prova di resistenza.
- La contestazione sulla dosimetria della pena è infondata se il giudice di merito ha esercitato la propria discrezionalità in modo non manifestamente illogico, valorizzando elementi della condotta ritenuti gravi e significativi.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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