Cassazione Penale, Sentenza n. 3775/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 30/09/2022 che aveva confermato la condanna, riducendo la pena da 8 mesi a 6 mesi, per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 commesso il 24/04/2019 (conduzione di motociclo senza patente mentre l'imputato era sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale). Il ricorrente ha dedotto: (i) illegittimità della condanna poiché la patente sarebbe stata revocata in conseguenza della misura di prevenzione, e la revoca automatica sarebbe stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 99/2020), quindi occorrerebbe un provvedimento amministrativo concreto; (ii) in subordine ha chiesto la sospensione o la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 per presunta violazione degli artt. 25 e 27 Cost. e per assenza del principio di offensività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non ha prodotto o indicato alcun atto processuale attestante la revoca della patente (violazione del principio di autosufficienza del ricorso). Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211/2022, aveva già dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, ritenendo legittima la tutela dell'ordine pubblico e la diversa valutazione del disvalore della condotta di soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
La norma è stata ritenuta costituzionalmente valida (richiamata la sentenza Corte Cost. n. 211/2022): punisce la condotta di guida senza patente commessa da soggetti sottoposti a misure di prevenzione per la specifica pericolosità e l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico
art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada)
La Corte costituzionale (sent. n. 99/2020) ha ritenuto illegittima la previsione di una revoca automatica per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione; occorre valutazione concreta dell'autorità amministrativa. Nel caso concreto però il ricorrente non ha prodotto alcun provvedimento amministrativo che attestasse la revoca
art. 25 Cost.
La doglianza di violazione è stata respinta in quanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 211/2022), la norma incriminatrice non contrasta con i principi di legalità e di offensività richiamati
art. 27 Cost.
Analogamente all'art. 25 Cost., il riferimento alla finalità rieducativa e alla proporzionalità della pena non è risultato violato dalla normativa contestata secondo la Corte costituzionale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per motivare i vizi di legge e di motivazione impugnati; la Corte ha valutato tali censure ma le ha ritenute inammissibili o infondate per le ragioni indicate (mancanza di documentazione e precedente costituzionale favorevole alla norma)
art. 125 e art. 546 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e alle impugnazioni; la Corte non ha ritenuto che tali argomenti modificassero l'esito, per assenza di elementi probatori prodotti dall'impugnante
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (e art. 7, comma 1, d.lgs. 6/2/2018, n.11)
Richiamati per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati e allegare gli atti necessari; la mancanza di atti che provino la revoca amministrativa ha reso inammissibile la censura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si deduce l'esistenza o l'effetto di un provvedimento amministrativo (es. revoca della patente) è necessario indicarlo e/o allegarlo ai fini dell'apprezzamento del giudice di legittimità
- La pronuncia della Corte costituzionale su questioni rilevanti è vincolante: se una questione di legittimità è già stata decisa favorevolmente alla normativa, la Cassazione tenderà a rigettare i rilievi analoghi
- La norma che sanziona la guida senza patente da parte di soggetti sottoposti a misure di prevenzione è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali in ragione della specifica pericolosità e tutela dell'ordine pubblico; non basta invocare lo "status" per escludere responsabilità penale se la condotta è considerata pericolosa
- Se si intende contestare l'automatismo amministrativo richiamando la sentenza Corte Cost. n. 99/2020, occorre dimostrare concretamente che l'autorità amministrativa non ha effettuato una valutazione o che è intervenuto un provvedimento illegittimo; altrimenti la censura sarà inammissibile o inefficace
- In casi analoghi è utile, prima di proporre impugnazioni di diritto, acquisire e produrre tutta la documentazione amministrativa (comunicazioni del prefetto, provvedimenti di revoca/sospensione della patente, verbali di accertamento) e valutare la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale solo se non è già stata decisa dalla Corte costituzionale
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