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Ordinanza

Ordinanza n. 879/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 250/2025, pubblicata in data 21/01/2025, relativa al procedimento R.G. 5401/2023, e notificata in data 24/01/2025, che in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente a fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Giustizia amministrativa202502113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi su sentenza civile che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e ha condannato il Ministero all'attribuzione di complessivi 2.500 euro oltre accessori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso volto a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Catania, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'attribuzione di complessivi 2.500 euro oltre accessori. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile questione preliminare di ammissibilità: l'idoneità della notificazione della sentenza, effettuata presso l'Avvocatura dello Stato di Catania e presso l'Ufficio scolastico provinciale, anziché presso la sede reale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La questione è stata sottoposta alla parte ricorrente, assente all'udienza di trattazione, per eventuali deduzioni o per la prova della notificazione del titolo presso la sede effettiva del Ministero.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso di ottemperanza. Rilevata una possibile inidoneità della notificazione del titolo esecutivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso, ha assegnato alla ricorrente venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare eventuali deduzioni oppure la prova, in formato eml, della notificazione della decisione presso la sede reale del Ministero. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 6 maggio 2026. Il provvedimento ha quindi natura istruttoria e interlocutoria.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla previamente alle parti, assegnando un termine per il deposito di osservazioni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412

    È richiamato per la misura degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta alla ricorrente.

  • art. 22, legge n. 724/1994

    È richiamato quale disposizione che estende il regime degli accessori previsto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione del titolo giudiziale deve essere effettuata in modo idoneo nei confronti dell'amministrazione tenuta all'esecuzione; la notificazione presso articolazioni periferiche o presso l'Avvocatura dello Stato può porre una questione di ammissibilità quando non risulti eseguita presso la sede dell'amministrazione destinataria.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per deduzioni e produzioni documentali prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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