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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33496/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l'acquisto di 1 kg di cocaina. Il ricorrente deduce tre censure: 1) insufficiente identificazione di "Salvatore" nelle intercettazioni, che riguardavano conversazioni tra terzi e non contenevano riscontri diretti sul ricorrente (si era fatto leva solo sulla contiguità detentiva con un terzo, Pacifico Belcastro); 2) illegittima e arbitraria retrodatazione della data del fatto dall'epoca dell'intercettazione (24.10.2020) al periodo post-detentivo 2017-2018, per far collimare la condotta con il periodo in cui Palumbo sarebbe stato agli arresti domiciliari; 3) conseguente carenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e mancata valutazione di misure meno afflittive, nonostante la disponibilità di un'abitazione distante dall'area del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sui gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha ritenuto che le intercettazioni, prese da sole, non offrivano elementi univoci per identificare con qualificata probabilità il ricorrente quale "Salvatore" citato nella conversazione, rilevando l'assenza di ulteriori riscontri investigativi e l'uso di una retrodatazione del fatto non adeguatamente motivata. Le questioni relative alle esigenze cautelari sono state dichiarate assorbite; qualora il giudice di merito confermi l'esistenza di gravi indizi, dovrà comunque valutare l'attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto del tempo intercorso, e motivare la necessità della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevanza della reggenza o concorso di norme nel delineare il tipo di reato contestato; la Corte richiama l'articolazione normativa dei reati connessi all'imputazione.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina le fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti; utilizzata per inquadrare il tipo di reato (acquisto di cocaina) ai fini della valutazione della gravità indiziaria.

  • artt. 273 e 349 cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento all'uso delle intercettazioni e alla necessità di corretto utilizzo e motivazione nella formazione degli atti decisori (identificazione del soggetto e riscontri probatori).

  • artt. 274, 292, 309 cod. proc. pen.

    Norme processuali sulla produzione e valutazione delle prove (compresa la datazione del fatto e la motivazione dei provvedimenti cautelari); la Corte sottolinea il limite a ricostruzioni arbitrarie e la necessità di motivazioni adeguate.

  • art. 175, 284, 275-bis, 281-quater cod. proc. pen.

    Richiamo alle norme che regolano le misure cautelari personali, i presupposti e la loro motivazione; utilizzate per valutare la sussistenza dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente ai sensi di questa disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Le intercettazioni tra terzi riferite a un soggetto non presente richiedono riscontri probatori specifici e non sono sufficienti, da sole, a fondare la gravità indiziaria se l'identificazione si basa solo su elementi generici (es. un nome comune) o su circostanze neutre come la mera contiguità detentiva.
  • Il giudice che applica una misura cautelare deve motivare in modo puntuale la corrispondenza temporale fra le dichiarazioni/intercettazioni e la data del fatto: la retrodatazione della consumazione del reato deve essere supportata da elementi probatori concreti e non da inferenze arbitrarie.
  • Quando la condotta contestata è stata collocata temporalmente in un periodo distante dall'atto cautelare, il giudice deve verificare con cura l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, tenendo conto del tempo trascorso e di eventuali vicende personali successive (es. misure alternative, nuovi procedimenti).
  • In presenza di un nome comune evocato in conversazioni di terzi, è obbligatorio cercare e documentare ulteriori riscontri (contatti, movimenti, riscontri tecnici, testimoni, elementi oggettivi) per assicurare l'identificazione con la qualificate probabilità richiesta per misure restrittive.
  • La scelta della custodia in carcere deve essere adeguatamente giustificata rispetto a misure meno afflittive; il giudice deve esplicitare perché altre misure non risultano idonee a prevenire il pericolo di fuga o di reiterazione.
  • Le censure procedurali e di motivazione possono portare all'annullamento dell'atto cautelare quando le conclusioni del giudice di merito si fondano su assunti assertivi o su correlazioni non verificate.

Testo integrale

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