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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11665/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di furto contestato al capo a). In cassazione deduceva un vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, sostenendo in sostanza che la sua condotta integrasse al più una mera connivenza e non un contributo concorsuale alla commissione del fatto. La Suprema Corte ha però rilevato che il motivo riproponeva censure già svolte in appello e mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare delle immagini tratte da telecamere di videosorveglianza, attività non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sollevato non fosse formulato nei limiti del sindacato di legittimità, perché volto a contestare la valutazione delle prove e a richiedere un nuovo apprezzamento del compendio probatorio. Ha inoltre valorizzato la motivazione della Corte d'appello, che aveva ricostruito sulla base dei fotogrammi delle videocamere l'apporto partecipativo dell'imputato al furto, escludendo la mera connivenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio quando le censure si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello.
  • La deduzione di vizio di violazione di legge o di motivazione è inammissibile quando, nella sostanza, mira a contestare il giudizio di rilevanza e attendibilità delle prove compiuto dai giudici di merito.
  • La ricostruzione del concorso dell'imputato può fondarsi anche su elementi visivi tratti da sistemi di videosorveglianza, se la motivazione di merito è congrua e non illogica.
  • La mera connivenza non è configurabile quando la motivazione di merito accerta un effettivo apporto partecipativo alla consumazione del reato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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