Cassazione Civile, Ordinanza n. 04261/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione relativo a un immobile sito in Lecce, destinato a sede dell’Ufficio del registro. Dopo la scadenza del contratto, l’immobile sarebbe stato occupato e utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per un periodo ulteriore; la locatrice ha chiesto il pagamento di canoni e accessori maturati fino al rilascio. Nei precedenti gradi di giudizio si è discusso, tra l’altro, della misura del canone dovuto per la protratta occupazione post-scadenza, della ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti e di un’eventuale ripetizione di somme versate in eccedenza. La sentenza di rinvio della Corte d’appello, in esecuzione del precedente giudizio di cassazione, ha rideterminato il credito della locatrice e ha accolto la domanda restitutoria dell’Agenzia per quanto pagato in eccesso. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per immotivata sostituzione del consigliere relatore con il presidente estensore; 2) violazione dell’art. 75 c.p.c. e omesso esame sulla mancata indicazione della persona fisica rappresentante l’ente e sulla legittimazione processuale della parte pubblica nel giudizio di rinvio; 3) omesso esame e violazione delle norme sul giudizio di rinvio, assumendo che l’Agenzia non avesse ritualmente riproposto le domande e avesse introdotto domande nuove; 4) violazione delle regole sulla consulenza tecnica contabile e del principio di non contestazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse svolto un esatto conto delle partite dare-avere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la sostituzione del relatore nella redazione della sentenza d’appello, senza formali adempimenti interni, integra al più una irregolarità interna e non determina nullità del giudizio o della decisione, specie se il giudice sostituito resta componente del collegio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già ritenuto superata la questione della mancata indicazione della persona fisica che rappresentava l’Agenzia. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile e comunque infondato: la Corte ha osservato che, nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato dalla precedente pronuncia rescindente, sicché non era necessario che l’Agenzia chiedesse di nuovo la riforma della sentenza di primo grado. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di specificità nella indicazione degli atti, sia perché la sentenza impugnata aveva fondato la decisione sul fatto, non contestato, che l’Agenzia avesse versato una somma superiore a quella effettivamente dovuta, rendendo preclusa ogni ulteriore contestazione sull’esito della consulenza contabile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l’Agenzia non ha svolto difese in cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 174 c.p.c.
La violazione delle regole interne sulla sostituzione del giudice relatore nel giudizio di appello non comporta, di per sé, nullità della sentenza, ma costituisce mera irregolarità interna se non è prevista una sanzione espressa.
art. 79 disp. att. c.p.c.
Le modalità di sostituzione del relatore attengono all’organizzazione interna dell’ufficio e la loro inosservanza non incide sulla validità della decisione.
art. 168-bis c.p.c.
Richiamato in collegamento con la disciplina della sostituzione del relatore e dell’organizzazione interna dell’ufficio giudiziario.
art. 359 c.p.c.
Richiamato per sostenere l’applicabilità in appello delle regole denunciate, ma la Corte ne esclude la violazione decisiva.
art. 158 c.p.c.
La dedotta lesione del giudice naturale non è ravvisata nella sostituzione del relatore che resti componente del collegio.
art. 25 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la lesione del giudice naturale, ma ritenuto non violato nei fatti esaminati.
art. 75, comma 3, c.p.c.
La censura sulla rappresentanza in giudizio dell’ente è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio di rinvio, ma senza fondamento nel caso concreto.
art. 392 c.p.c.
Il giudizio di rinvio è vincolato alla pronuncia di cassazione e si svolge nei limiti tracciati dalla stessa.
art. 393 c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti del giudizio di rinvio e alla necessità di rispettare il perimetro del rinvio.
art. 394 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio non era necessaria una nuova istanza di riforma della sentenza di primo grado, essendo la causa già incardinata nei limiti della cassazione con rinvio.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione può sorreggere l’accertamento di fatti processualmente non controversi.
art. 116 c.p.c.
La valutazione del materiale istruttorio e della consulenza tecnica deve confrontarsi con i fatti non contestati e con la ratio della decisione.
art. 195 c.p.c.
Richiamato in tema di consulenza tecnica contabile, ma la censura è stata respinta per difetto di specificità e per mancata contestazione del dato decisivo.
art. 198 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio e all’attività di conteggio delle partite dare-avere.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non indica in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare nullità processuali e vizio di costituzione del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono risultate inammissibili o infondate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la sostituzione del relatore, anche senza formale motivazione interna e anche se il relatore originario resta componente del collegio, non determina nullità della sentenza quando si tratta di un profilo organizzativo interno dell’ufficio e non è prevista una sanzione espressa.
- Nel giudizio di rinvio le parti e il giudice sono vincolati dalla precedente pronuncia di cassazione: non occorre reiterare domande o impugnazioni già assorbite dal vincolo del rinvio, purché la pretesa rientri nei limiti tracciati dalla decisione rescindente.
- Una censura per omesso esame di fatti o documenti è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se non indica specificamente gli atti su cui si fonda, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Il principio di non contestazione può rendere definitivamente accertato un fatto processuale rilevante, precludendo ulteriori contestazioni sulla base di critiche alla consulenza tecnica o al conteggio contabile.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla consulenza tecnica e sulla valutazione delle risultanze istruttorie non può trasformarsi in una nuova rivalutazione del merito quando la decisione di merito si fonda su un fatto non contestato e logicamente decisivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04239/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04241/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04242/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04243/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04244/2024 del 16/02/2024
- ordinanza_civile · 16 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04247/2024 del 16/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →