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Ordinanza

Ordinanza n. 1310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania-Napoli che aveva esaminato la revoca del nulla osta per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania-Napoli, relativa alla revoca del nulla osta per lavoro subordinato. Le censure dedotte in primo grado contestavano la legittimità della revoca, ma il testo dell’ordinanza non ne specifica il contenuto puntuale. In sede cautelare d’appello il ricorrente ha chiesto la riforma dell’ordinanza del TAR, prospettando la necessità di una tutela urgente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai soli fini cautelari, senza pronunciarsi sulla fondatezza definitiva delle censure relative alla revoca del nulla osta. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure dovessero essere adeguatamente esaminate dal TAR nella sede di merito, sulla base della documentazione prodotta e tenendo conto della propria giurisprudenza. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto sufficientemente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’atto o altra misura cautelare direttamente satisfattiva. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione del merito

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una rapida definizione della causa, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito in luogo dell’adozione di una misura cautelare tipica.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, caratterizzata da cognizione sommaria, il giudice può ritenere necessario che le censure siano approfonditamente esaminate dal giudice di primo grado nella sede di merito, sulla base della documentazione versata in atti e della giurisprudenza pertinente.
  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere direttamente l’atto impugnato.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della fissazione sollecita del merito non comporta una decisione definitiva sulla legittimità del provvedimento amministrativo contestato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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