Sentenza n. 605/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di convocazione utile alla presentazione della domanda del visto di ingresso per lavoro subordinato; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia Islamabad sulla richiesta di convocazione per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dalla sede diplomatica italiana di Islamabad in ordine alla richiesta di convocazione necessaria per presentare la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendo l'annullamento del silenzio e degli eventuali atti connessi, presupposti o consequenziali non conosciuti. L'amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. La causa, chiamata in camera di consiglio per la discussione cautelare, è stata trattata con possibile definizione mediante sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva fissato l'appuntamento richiesto. La sopravvenuta fissazione della convocazione ha eliminato l'utilità concreta della decisione sul silenzio, come confermato dal difensore del ricorrente in camera di consiglio. Le spese di lite sono state compensate, tenendo conto della tempistica e della peculiare situazione dei carichi lavorativi della sede diplomatica di Islamabad; è stata tuttavia disposta la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, anche in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La fissazione, nelle more del giudizio, dell'appuntamento amministrativo richiesto dal ricorrente elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'azione avverso il silenzio e comporta la cessazione della materia del contendere, quando tale sopravvenienza sia confermata in giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione della richiesta amministrativa, le spese possono essere compensate valutando la tempistica dell'adempimento e le peculiari condizioni organizzative dell'ufficio amministrativo, ferma la possibile rifusione del contributo unificato al ricorrente.
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