Parere del Garante n. 383 del 24/11/2022
Parere su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 - 24 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina uno schema di decreto regolamentare che definisce le modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l’attuazione del sistema europeo di interfaccia unica marittima (EMSWe) previsto dal regolamento (UE) 2019/1239. Il parere è favorevole, ma condizionato ad alcuni miglioramenti di chiarezza nella disciplina dei ruoli privacy e della descrizione dei trattamenti. In particolare, il Garante chiede di specificare nell’allegato II, nei casi di pluralità di titolari, per conto di quale titolare operi ciascun responsabile del trattamento, e di descrivere più puntualmente le categorie di dati personali trattate per ciascun obbligo dichiarativo.
Schema di decreto regolamentare sulle modalità di coordinamento del Comando generale Guardia costiera per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 (EMSWe).
Schema di decreto sulle funzioni di coordinamento per l’EMSWe
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno schema di decreto regolamentare relativo alle modalità di esercizio delle funzioni di coordinamento del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.
Contesto normativo e finalità del provvedimento
Lo schema attua la previsione dell’articolo 4, comma 1-ter, del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che attribuisce al MIMS-Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera il ruolo di autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239. Il provvedimento disciplina le forme di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell’EMSWe, sistema europeo di interfaccia unica marittima, finalizzato alla gestione armonizzata delle dichiarazioni navali e allo scambio di dati tramite SafeSeaNet e altri circuiti pertinenti.
Amministrazioni coinvolte e interoperabilità dei sistemi
Il testo regola la cooperazione tra le autorità interne competenti, in particolare Ministero dell’interno, Ministero della salute, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Corpo della Guardia di finanza, per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione tra l’interfaccia unica marittima europea e i sistemi informatici nazionali ed europei. Centrale è il tema dell’interoperabilità tra sistemi, funzionale al corretto funzionamento della rete di interfacce uniche marittime nazionali e alla gestione dei registri, dell’accesso, dell’indirizzamento, dell’identificazione delle navi e delle informazioni rilevanti, incluse quelle su merci pericolose e profili di salute.
Trattamenti di dati personali e ruoli privacy
Il Garante pone particolare attenzione all’articolo 3, che rinvia agli allegati tecnici per la disciplina della cooperazione e che, al comma 2, richiama gli obblighi dichiarativi della nave, la titolarità e la responsabilità del trattamento. L’allegato II attribuisce il ruolo di titolari del trattamento, oltre che al Comando delle Capitanerie di porto, anche al Ministero dell’interno, al Ministero della salute e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai procedimenti di rispettiva competenza.
L’articolo 5 disciplina i diritti di accesso e la protezione dei dati personali: qualifica le amministrazioni indicate nell’allegato II come titolari dei dati ricevuti, scambiati e usati tramite il sistema EMSWe, riferiti a equipaggi, passeggeri, previsioni di viaggio, accosto e sosta in porto delle navi; impone alle amministrazioni di assicurare la conformità dei trattamenti alla normativa vigente; demanda a un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con altri ministeri e sentito il Garante, la definizione dei tempi di conservazione dei dati e delle misure tecniche e organizzative di sicurezza.
Rilievi del Garante su chiarezza e trasparenza
Il parere dà atto che il testo è stato redatto anche a seguito di interlocuzioni con l’Autorità e che molte indicazioni sono state recepite. Restano però alcuni profili da migliorare, soprattutto per descrivere in modo più puntuale il novero dei trattamenti connessi all’interfaccia unica e la loro articolazione.
In particolare, il Garante osserva che:
- nei casi di pluralità di titolari, l’allegato II dovrebbe indicare per conto di quale titolare operi ciascun responsabile del trattamento, chiarendo così la ripartizione dei ruoli;
- l’allegato II dovrebbe descrivere più precisamente le categorie di dati personali trattate per ciascun obbligo dichiarativo, limitatamente a quelli che effettivamente comportano trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4, n. 1, GDPR;
- andrebbe meglio chiarita, a titolo esemplificativo, la natura delle informazioni sulle persone a bordo delle navi passeggeri e delle informazioni relative ai controlli di frontiera sulle persone.
Secondo il Garante, tali precisazioni favoriscono l’esercizio dei diritti degli interessati, rendendo più agevole individuare i soggetti cui rivolgere le istanze, e consentono ai titolari di verificare con maggiore efficacia la correttezza dei trattamenti, distinguendo tra flussi di dati personali e flussi di dati non personali.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento, ma con condizioni: l’allegato II deve essere integrato per specificare, in presenza di più titolari, per conto di quale di essi operi ciascun responsabile del trattamento e per descrivere in modo più puntuale le categorie di dati personali trattate nell’adempimento di ciascuno degli obblighi dichiarativi previsti.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
Il parere è reso su richiesta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy. Lo schema disciplina le funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorità nazionale competente per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 sull’European Maritime Single Window environment (EMSWe).
Funzionamento del sistema EMSWe e coinvolgimento delle amministrazioni
Il decreto regola la cooperazione tra le autorità nazionali competenti coinvolte nella distribuzione e nello scambio dei dati connessi agli obblighi dichiarativi delle navi, e la connessione con i sistemi nazionali ed europei pertinenti. Sono coinvolti, oltre al Comando generale Guardia costiera, il Ministero dell’interno, il Ministero della salute, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, nell’ottica dell’interoperabilità tra sistemi informatici e dell’uso del SafeSeaNet e di altri circuiti di comunicazione.
Valutazioni sul trattamento dei dati personali
L’articolo 3 e l’allegato II disciplinano la titolarità e la responsabilità del trattamento in relazione ai diversi obblighi dichiarativi. L’articolo 5 qualifica le amministrazioni indicate come titolari dei dati ricevuti, scambiati e usati tramite il sistema EMSWe, relativi a equipaggi, passeggeri, previsioni di viaggio, accosto e sosta in porto, e demanda a un successivo decreto ministeriale l’individuazione dei tempi di conservazione e delle misure di sicurezza, sentito il Garante.
Rilievi e condizioni poste dal Garante
Il Garante ritiene il testo complessivamente perfezionato, ma segnala la necessità di una maggiore precisione nella descrizione dei trattamenti e dei ruoli. Chiede di indicare, per ciascun responsabile del trattamento, per conto di quale titolare operi quando vi siano più titolari, anche al fine di agevolare l’esercizio dei diritti degli interessati e il rispetto del principio di trasparenza. Chiede inoltre di descrivere meglio le categorie di dati personali trattate per ciascun obbligo dichiarativo, distinguendo i flussi che comportano dati personali da quelli che riguardano dati non personali, in coerenza con i principi di trasparenza e responsabilizzazione.
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