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Sentenza

Sentenza n. 1738/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n.1627/2025 emessa in data 7 aprile 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 per ciascuno di tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente, che aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, a usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascun anno mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento e che la sentenza da eseguire era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero. Ha ritenuto così integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale agirà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere nei successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, una condanna avrebbe avuto carattere soltanto simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva riconosciuto alla docente a tempo determinato il diritto al beneficio economico annuale mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è stata ritenuta ammissibile per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, non spontaneamente eseguita dall'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione, anche in relazione alla notifica della sentenza all'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, considerata l'esiguità degli importi, avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando l'Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che le impone un'attività vincolata, purché siano documentati il passaggio in giudicato e la notificazione della pronuncia all'Amministrazione nei termini rilevanti.
  • Accertata l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi assuma le funzioni soltanto su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l'attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in rapporto all'entità dell'obbligazione da adempiere, avrebbe consistenza meramente simbolica e risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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