Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-341/21

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022. — Commissione europea contro KM, Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea e Consiglio dell'Unione europea contro KM, Commissione europea e Parlamento europeo. — Impugnazione – Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 20 dell’allegato VIII – Concessione di una pensione di reversibilità – Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità – Matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio di tale funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario – Articolo 18 dell’allegato VIII – Matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio del funzionario – Condizione di durata minima del matrimonio di un solo anno – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Principio della parità di trattamento – Articolo 21, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Articolo 52, paragrafo 1 – Insussistenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione europea. — Cause riunite C-341/21 P e C-357/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata ex articolo 182 del regolamento di procedura, accoglie le impugnazioni della Commissione e del Consiglio contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato il diniego della pensione di reversibilità a KM. Ritenendo corretta la comparabilità tra le situazioni disciplinate dagli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, la Corte conclude però che il Tribunale ha ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale nel valutare la proporzionalità della diversa durata minima del matrimonio. Decidendo definitivamente sul merito, la Corte respinge il ricorso di KM e conferma la legittimità dell’articolo 20 dello Statuto, nonché la non discriminazione della disciplina anche rispetto alle unioni registrate.

Pensione di reversibilità dei funzionari UE: legittimità della diversa durata minima del matrimonio quando il matrimonio è contratto dopo la cessazione dal servizio (cinque anni) rispetto a quando è contratto durante il servizio (un anno).

La questione giuridica

Se l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, che subordina la pensione di reversibilità al coniuge superstite di un ex funzionario a un matrimonio durato almeno cinque anni quando contratto dopo la cessazione dal servizio, violi i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche indiretta per età, rispetto all’articolo 18 dell’allegato VIII che prevede una durata minima di un anno per il matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio; e se il Tribunale abbia correttamente esercitato il controllo di legittimità alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto non viola gli articoli 20 e 21, paragrafo 1, della Carta: la differenza tra matrimonio contratto prima o dopo la cessazione dal servizio e la conseguente diversa durata minima del matrimonio non costituiscono una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata, poiché il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine discrezionale e può esigere cinque anni nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo il pensionamento per prevenire abusi e frodi. La Corte precisa inoltre che il Tribunale aveva errato nel controllo di proporzionalità, dovendo verificare solo se la distinzione fosse arbitraria o manifestamente inappropriata, e non sostituire la propria valutazione a quella del legislatore. Quanto al primo motivo di KM, la Corte esclude anche che l’articolo 18 sia discriminatorio verso le coppie registrate non private dell’accesso al matrimonio, perché tali coppie non si trovano in situazione comparabile a quelle che non possono sposarsi.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 35 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 47 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 52 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato VII, articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato VIII, articoli 17, 18, 19, 20 e 27, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Pensione di reversibilità dei funzionari UE: durata minima del matrimonio e parità di trattamento

La pronuncia riguarda due impugnazioni proposte dalla Commissione e dal Consiglio avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato il diniego della pensione di reversibilità a KM, vedova di un ex funzionario dell’Unione. La Corte decide con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 182 del regolamento di procedura, richiamando la propria recente giurisprudenza in materia di regime pensionistico statutario.

Fatti e procedimento principale

KM aveva in origine stipulato con il funzionario un contratto notarile di convivenza in Germania, poi registrato a Bruxelles come dichiarazione di coabitazione legale. Il funzionario era stato collocato a riposo nel 2016; nel 2017 i due si sono sposati, ma il decesso è intervenuto prima che fossero trascorsi cinque anni dal matrimonio. La Commissione, tramite il PMO, ha respinto la domanda di pensione di reversibilità perché il matrimonio, contratto dopo la cessazione dal servizio, non aveva raggiunto la durata minima di cinque anni richiesta dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto. Il Tribunale aveva invece accolto l’eccezione di illegittimità proposta da KM e annullato la decisione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 quinquies dello Statuto, che vieta ogni discriminazione e disciplina l’equiparazione delle unioni non matrimoniali al matrimonio in presenza delle condizioni dell’allegato VII;
  • gli articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto, che disciplinano la pensione di reversibilità al coniuge superstite con diversa durata minima del matrimonio a seconda che il matrimonio sia stato contratto prima o dopo la cessazione dal servizio;
  • gli articoli 20, 21, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta. Sono richiamati anche gli articoli 17, 19 e 27 dell’allegato VIII, utili per interpretare la struttura del regime delle pensioni di reversibilità.

Prima questione: comparabilità delle situazioni e discriminazione tra articoli 18 e 20

La Commissione e il Consiglio sostenevano che il Tribunale avesse errato nel ritenere comparabili le situazioni dell’articolo 18 e dell’articolo 20, poiché nel primo caso il matrimonio è contratto mentre il funzionario è ancora in servizio, nel secondo dopo la cessazione dal servizio, con differenze sostanziali sotto il profilo giuridico, economico e del rischio di frode. La Corte respinge questi argomenti. Ribadisce che la comparabilità va valutata alla luce dell’oggetto e dello scopo della disposizione, nonché degli elementi essenziali che caratterizzano la prestazione. Nel caso di specie, il principale elemento caratteristico della pensione di reversibilità è la natura giuridica del vincolo tra i coniugi; la durata minima del matrimonio è solo un requisito accessorio. La circostanza che il matrimonio sia celebrato prima o dopo il pensionamento non incide in modo sostanziale sulla situazione del coniuge superstite quanto ai diritti patrimoniali.

Seconda questione: corretta intensità del controllo giurisdizionale

La Corte accoglie invece la censura secondo cui il Tribunale ha ecceduto i limiti del controllo di legittimità. In presenza di scelte del legislatore dell’Unione in materia statutaria, il sindacato è limitato a verificare se la differenziazione sia arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito, tenuto conto dell’ampio margine discrezionale del legislatore. Il Tribunale, invece, aveva verificato se la durata di cinque anni fosse "irragionevole" o se eccedesse quanto necessario, svolgendo un controllo più penetrante e sostituendo in parte la propria valutazione a quella del legislatore. Questa impostazione viene giudicata errata anche perché il Tribunale aveva considerato in modo isolato la durata di cinque anni senza concentrarsi sulla differenziazione rispetto alla durata di un anno prevista dall’articolo 18.

Esame del ricorso di primo grado di KM

Riassumendo il merito della controversia, la Corte decide definitivamente sul ricorso di KM e lo respinge integralmente.

Il primo motivo: asserita discriminazione delle coppie registrate

KM sosteneva che l’articolo 18, letto insieme all’articolo 1 quinquies e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII, fosse discriminatorio perché avvantaggerebbe le coppie dello stesso sesso o le coppie prive di accesso al matrimonio, rispetto alle coppie eterosessuali che avevano scelto una forma di unione registrata pur potendo sposarsi. La Corte chiarisce che l’assimilazione delle unioni non matrimoniali al matrimonio opera solo quando la coppia sia privata della possibilità di contrarre matrimonio in uno Stato membro. Se invece la coppia, come KM e il suo partner prima del matrimonio, può sposarsi ma opta per una forma di unione registrata, non si trova in situazione comparabile con le coppie legalmente impossibilitate a sposarsi. Ne segue che l’articolo 18 non è discriminatorio.

Il secondo motivo: asserita illegittimità dell’articolo 20 per discriminazione fondata sull’età

La Corte riconosce che la differenza tra articolo 18 e articolo 20 comporta una distinzione indirettamente fondata sull’età, poiché i funzionari che si sposano dopo il pensionamento tendono mediamente a farlo in età più avanzata. Tuttavia la differenza è prevista dalla legge, non incide sul contenuto essenziale dei principi di uguaglianza e non discriminazione e persegue un obiettivo di interesse generale legittimo: la prevenzione degli abusi e delle frodi. In particolare, non è arbitrario né manifestamente inadeguato richiedere una durata minima di cinque anni quando il matrimonio è celebrato dopo la cessazione dal servizio, poiché in tale ipotesi il rischio di abuso può essere maggiore. La Corte conclude quindi che l’articolo 20 è conforme alla Carta.

Decisione e spese

La Corte annulla la sentenza del Tribunale, respinge il ricorso di KM nella causa T‑374/20 e la condanna a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Commissione e del Consiglio sia in primo grado sia in appello. Il Parlamento europeo, intervenuto in primo grado, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uepensioni di reversibilitàparità di trattamentonon discriminazione per etàdiritti fondamentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.