Sentenza n. 4040/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per accertamento e declaratoria previa tutela cautelare monocratica dell’obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a seguito della manifestazione della volontà di richiedere il predetto visto; con ordine all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in via cautelare monocratica, di provvedere alla fissazione di un appuntamento all’uopo in un termine utile a consentire al ricorrente di iniziare la regolare frequenza del corso universitario, che prenderà avvio il 22 settembre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, di cittadinanza pakistana, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, lamentando il rifiuto dell’Ambasciata d’Italia in Pakistan di fissare un appuntamento necessario a formalizzare la domanda di visto d’ingresso per motivi di studio, dopo la preiscrizione universitaria. Ha chiesto che fosse ordinato all’amministrazione di fissare l’appuntamento in tempo utile per l’inizio del corso universitario.
La decisione
Nelle more del giudizio l’Ambasciata ha concesso l’appuntamento richiesto, ponendo il ricorrente nella condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto. Il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva soddisfatto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’ingente flusso di domande affrontato dall’Ambasciata in Pakistan e dell’eccezionale contenzioso in materia.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro l’inerzia amministrativa, l’amministrazione adotta il comportamento o compie l’atto richiesto dal ricorrente, ponendolo nella condizione di conseguire il risultato sollecitato, viene meno l’interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La fissazione di un appuntamento necessario alla formalizzazione di una domanda amministrativa può costituire l’oggetto di un’istanza a provvedere e della conseguente azione contro l’inerzia, quando l’amministrazione rifiuti o ometta di consentire l’avvio del procedimento.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di circostanze eccezionali connesse all’ingente flusso di domande gravante sull’amministrazione e al conseguente eccezionale contenzioso, purché tali circostanze siano esplicitamente valutate dal giudice.
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