Cassazione Penale, Sentenza n. 47537/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zucchetto era stato ritenuto amministratore di fatto della "Prima Regola s.r.l." (poi "Levigatura s.r.l.") e, in concorso con altri (Giuliana Scherlich, Flavio Piovesana, Mauro Carbotti), condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale: distrazione/dissipazione di beni e sottrazione/distruzione della documentazione contabile. In cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) vizio nell'accertamento delle funzioni gestorie limitatamente al periodo successivo al 16/4/2010 (dopo cessione quote e cambio di ragione sociale); 2) errata valutazione circa la sottrazione della documentazione contabile (le fatture erano copie, già depositate presso il nuovo amministratore e non richieste al ricorrente); 3) uso di deposizioni testimoniali generiche e inattendibili e valutazione non corretta del ruolo di Piovesana (ritenuto mero prestanome); 4) motivo motivazionale da leggere congiuntamente agli altri per contestare la motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile su tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la limitazione temporale non era stata prospettata in appello e perché la motivazione della Corte d'appello era fondata su dichiarazioni convergenti di più testi e copriva l'intero arco temporale societario. Ha ritenuto irrilevante che alcune fatture fossero copie o non richieste dal curatore: la fattura rientra nella documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale e l'imprenditore fallito ha l'obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili (art. 86 I. fall., oggi 194 CCI) indipendentemente da specifica richiesta. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per essere, di fatto, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito. In conclusione: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
norma richiamata in relazione alla nozione di "amministratore di fatto": la Corte ha ritenuto sussistente la qualifica per l'intero periodo aziendale in presenza di prove testimoniali convergenti sull'effettivo svolgimento delle funzioni gestorie
artt. 216 - 223 Legge fallimentare (I. fall.)
richiamati in relazione alla fattispecie di bancarotta documentale e patrimoniale: la Corte ha ritenuto che la sottrazione o distruzione di documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale integri il delitto di bancarotta fraudolenta documentale
art. 522 cod. proc. pen.
norma citata in motivazioni di censura dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistere un vizio applicativo rispetto alla decisione di merito
art. 86 I. fall. (oggi art. 194 CCI)
interpretata come previsione dell'obbligo per l'imprenditore fallito di consegnare al curatore tutte le scritture contabili e la documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale, indipendentemente da una specifica richiesta del curatore
art. 15 I. fall. (oggi art. 41 CCI)
richiamato per distinguere il contenuto e la funzione del decreto di convocazione (controllo dei bilanci e delle scritture relative agli ultimi tre anni) dall'obbligo più ampio di consegna previsto dall'art. 86
art. 16 I. fall. (oggi art. 49 CCI)
citato per chiarire le diverse fasi procedurali e la diversa portata documentale degli obblighi connessi alla procedura fallimentare
art. 2220 cod. civ.
richiamato in relazione all'obbligo di conservazione delle scritture contabili (dieci anni) rilevante ai fini della ricostruzione della consistenza patrimoniale
art. 2214 cod. civ.
citato come fondamento logico dell'esigenza di tenuta della contabilità che consenta la ricostruzione della vita economica dell'impresa
D.P.R. 600/1973
richiamato sotto il profilo tributario/fiscale per confermare la necessità di conservazione e disponibilità della documentazione contabile ai fini della ricostruzione patrimoniale
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si accerta sulla base della prova dell'effettivo svolgimento di funzioni gestorie: se esistono dichiarazioni convergenti e riscontri anche indiretti che coprono l'intero arco temporale, il soggetto può essere ritenuto amministratore di fatto per tutta la durata dell'attività societaria
- Le fatture e altra documentazione extracontabile che consentano la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti economici rientrano nella "documentazione" tutelata dalla norma sulla bancarotta fraudolenta documentale: la loro sottrazione o distruzione può integrare il reato
- L'imprenditore fallito è tenuto a consegnare al curatore tutte le scritture contabili obbligatorie (e altra documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale) anche in assenza di una specifica richiesta: la mancanza di una richiesta formale da parte del curatore non rende irrilevante la sottrazione di documentazione
- In cassazione non è consentita una rivalutazione globale e 'de novo' delle prove: le censure che, di fatto, chiedono una diversa valutazione delle testimonianze o dei fatti sono inammissibili se non indicano puntualmente gli atti che proverebbero il travisamento
- Per motivi di ammissibilità è importante che questioni di fatto o limiti temporali della responsabilità siano opportunamente formulate e sviluppate in sede di appello, altrimenti finiscono per essere preclusi in cassazione
- La presenza di dichiarazioni convergenti di più testi e coimputati può costituire una base probatoria solida per l'accertamento della responsabilità, purché non esistano evidenti contraddizioni o elementi di segno contrario adeguatamente indicati e documentati
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