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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13242/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano criticamente con la motivazione della Corte di appello, ma reiteravano doglianze già respinte nel giudizio di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale, deducendo in cassazione violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità penale per una violazione dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In particolare ha sostenuto che mancasse la recidiva nel biennio, poiché ai fini del relativo presupposto era stata valorizzata un'ordinanza prefettizia senza prova della definitività dell'accertamento amministrativo. La Corte ha rilevato che i motivi si limitavano a riproporre le medesime censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice/di illecito richiamata come base della condanna confermata nei precedenti gradi di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. per la sanzione dell'inammissibilità dei motivi non specifici o non confrontati con la decisione impugnata.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata, cioè un confronto puntuale con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre in modo sostanzialmente identico i motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado.
  • La generica denuncia di carenze o illogicità motivazionali, se non accompagnata da specifiche censure alle argomentazioni del provvedimento impugnato, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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