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Sentenza

Sentenza del 07/06/2018 n. 2629 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Transfer pricing - Contraddittorio - Indice ROS - Osservazioni del contribuente - Riconoscimento validità osservazioni - Emissione accertamento - Cambio indice - Invalidità dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2010, un maggior reddito imponibile ai fini IRES applicando la disciplina del transfer pricing. In sede di verifica era stato inizialmente utilizzato l'indice ROS, ma, dopo le osservazioni della società sulla non corretta applicazione dell'indice a tutti i ricavi, l'Ufficio aveva riconosciuto la fondatezza delle osservazioni e aveva emesso l'accertamento utilizzando un indice diverso, il ROA, senza una nuova contestazione né un ulteriore contraddittorio. La società ha inoltre contestato l'inadeguatezza del campione dei prodotti e delle imprese comparabili utilizzati dall'Ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato l'avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento. Il cambio dall'indice ROS all'indice ROA, effettuato senza consentire alla contribuente di interloquire nuovamente, è stato ritenuto lesivo degli obblighi di lealtà e di contraddittorio previsti dagli artt. 10 e 12, comma 7, della legge 212/2000 e idoneo a determinare la nullità dell'accertamento. La sentenza ha inoltre rilevato l'inadeguatezza del metodo applicato, in quanto fondato su un campione ristretto e non rappresentativo, su imprese comparabili con volumi d'affari molto inferiori e senza adeguata considerazione di specifici fattori economici incidenti sulla redditività. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 10.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 3, d.P.R. 917/1986

    Richiamato quale base normativa per la determinazione del reddito imponibile oggetto dell'accertamento.

  • Art. 110, commi 2 e 7, d.P.R. 917/1986

    Disciplina il transfer pricing e il principio secondo cui le operazioni infragruppo devono essere valutate secondo condizioni coerenti con il valore normale o con il principio di libera concorrenza.

  • Art. 1, comma 2-ter, d.lgs. 471/1997

    Richiamato in relazione alla mancata predisposizione, da parte della società, della documentazione relativa al transfer pricing.

  • Art. 10, legge 212/2000

    È stato interpretato come espressione dei principi di buona fede, collaborazione e lealtà nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.

  • Art. 12, commi 7 e 10, legge 212/2000

    Il contribuente deve poter esercitare un contraddittorio effettivo sulle contestazioni poste a fondamento dell'accertamento. Se l'amministrazione modifica sostanzialmente il metodo o l'indice utilizzato senza una nuova contestazione e senza consentire ulteriori osservazioni, l'accertamento può risultare nullo.

Massime di principio

  • Nel transfer pricing l'amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento su un metodo o un indice sostanzialmente diverso da quello previamente sottoposto al contribuente senza instaurare un nuovo contraddittorio.
  • Il contraddittorio è effettivo solo se il contribuente ha la possibilità concreta di esaminare e contestare tutti gli elementi essenziali utilizzati nell'atto finale; non è sufficiente che abbia interloquito su una contestazione diversa.
  • La scelta del metodo di transfer pricing deve essere coerente, motivata e applicata a dati rappresentativi delle transazioni effettivamente contestate.
  • Campioni quantitativamente ridotti, non rappresentativi o composti da imprese con dimensioni e caratteristiche significativamente diverse possono compromettere la validità dell'analisi comparativa.
  • Differenze di mercato, di canale distributivo, di dimensione aziendale o eventi commerciali specifici possono giustificare una diversa redditività e devono essere adeguatamente considerate prima di presumere l'esistenza di prezzi non conformi al principio di libera concorrenza.
  • Quando l'amministrazione riconosce la fondatezza delle osservazioni del contribuente, deve correggere l'istruttoria in modo trasparente e, se cambia la contestazione sostanziale, consentire al contribuente di presentare nuove osservazioni.

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