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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21213/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di somme asseritamente dovute da un Comune per forniture di energia elettrica effettuate in forza di rapporti di somministrazione stipulati nel 2009 con un operatore energetico, poi cessionario del credito. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione del Comune a un decreto ingiuntivo per euro 1.062.241,41; la Corte d’appello ha invece accolto il gravame del Comune, revocando il decreto. In cassazione la società cessionaria ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti della P.A. e degli artt. 1326 ss., 1175 e 1176 c.c., sostenendo che il contratto di somministrazione fosse stato validamente concluso per iscritto mediante richieste di fornitura sottoscritte dal dirigente comunale, condizioni generali di fornitura e scambio di documentazione, in linea con la disciplina pubblicistica e con la giurisprudenza sulla formazione progressiva del vincolo contrattuale; 2) violazione delle norme processuali e dell’art. 2041 c.c., assumendo che la domanda di arricchimento senza causa fosse stata effettivamente proposta, quantomeno in via subordinata; 3) violazione delle norme sull’istruzione probatoria, lamentando che la Corte territoriale avesse dapprima sollecitato istanze istruttorie e poi ritenuto non necessari gli accertamenti richiesti. Il Comune ha resistito eccependo varie ragioni di inammissibilità e sostenendo, tra l’altro, l’inefficacia della cessione del credito e la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, essendo la motivazione della Corte d’appello sufficiente nel ritenere che il sottoscrittore delle richieste di attivazione fosse privo di poteri di rappresentanza esterna e che tali richieste avessero natura meramente attuativa, non genetica del vincolo contrattuale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva un riesame degli elementi di fatto da cui il giudice d’appello aveva tratto l’esclusione della domanda ex art. 2041 c.c. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché non decisivo rispetto alla ratio decidendi, dato che anche un eventuale diverso esito istruttorio non avrebbe inciso sulle autonome statuizioni di non imputabilità al Comune degli atti sottoscritti e di natura meramente esecutiva degli stessi. Seguendo la soccombenza, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale del ricorso

  • art. 117 del D.lgs. n. 163 del 2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’efficacia della cessione del credito nell’ambito di rapporti con la P.A.

  • art. 115, comma 3, D.P.R. 554/1999

    evocato dal controricorrente per sostenere che la cessione sarebbe opponibile solo con accettazione espressa; la Corte rileva comunque che nel caso non vi fu contestazione né rifiuto della cessione

  • artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923

    richiamati dalla ricorrente sulla forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile e investe valutazioni di fatto

  • art. 1326 c.c. e ss.

    invocati per la formazione del consenso e la conclusione del contratto di somministrazione

  • artt. 1175 e 1176 c.c.

    richiamati in relazione ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del rapporto

  • art. 2041 c.c.

    la Corte d’appello ha escluso che la domanda di arricchimento senza causa fosse stata proposta; la Cassazione reputa la censura inammissibile perché richiede una rilettura del fatto

  • artt. 101, 345 e 346 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente nel secondo motivo insieme a censure sull’asserita proposizione della domanda subordinata

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo a sostegno del diritto di difesa

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dalla ricorrente per il requisito di motivazione dei provvedimenti

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    invocato per dedurre vizi motivazionali della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di richieste istruttorie e contraddittorio

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per l’ordine di esibizione; la Corte ribadisce che è strumento residuale e non serve a supplire alle lacune probatorie della parte

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato per l’acquisizione di documenti dalla pubblica amministrazione; la Corte ne limita l’uso ai casi residuali

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. Sez. U, n. 9775/2022

    richiamata dalla ricorrente sul modello di formazione progressiva del contratto con la P.A.; la Corte la menziona ma non la applica al caso per la natura inammissibile delle censure

  • Cass. Sez. 1, n. 3543/2023

    richiamata in continuità con Cass. Sez. U. n. 9775/2022

  • Cass. Sez. 2, n. 25284/2023

    richiamata sul tema della cessione del credito e della sua opponibilità

  • Cass. Sez. U, n. 8950/2022

    richiamata per il principio di specificità del ricorso interpretato in senso non formalistico

  • Cass. Sez. 1, n. 11325/2023

    richiamata in tema di specificità del ricorso

  • Corte EDU, Succi e altri c. Italia, 28 ottobre 2021

    richiamata come parametro sul requisito di specificità dei motivi di ricorso

  • Cass. Sez. 1, n. 13265/2024

    richiamata per ribadire l’insindacabilità in cassazione dell’accertamento di fatto e della valutazione delle prove

  • Cass. Sez. 6-3, n. 16467/2017

    richiamata sul limite al sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria

  • Cass. Sez. 1, n. 11511/2014

    richiamata sul potere del giudice di merito di scegliere le prove ritenute più idonee

  • Cass. Sez. L, n. 13485/2014

    richiamata sul giudizio di merito in tema di valutazione delle prove

  • Cass. Sez. L, n. 16499/2009

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass. Sez. U, n. 11708/2016

    richiamata per il divieto di chiedere in cassazione una nuova ricostruzione dei fatti

  • Cass. Sez. U, n. 16990/2017

    richiamata per l’estraneità del sindacato di legittimità sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali

  • Cass. Sez. U, n. 4315/2020

    richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e delle clausole contrattuali, quando la censura, nella sostanza, mira a sostituire l’accertamento di merito.
  • Nei contratti con la pubblica amministrazione, la verifica della sussistenza della forma scritta e dell’imputabilità degli atti all’ente richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo un vizio giuridico della decisione, non la ricostruzione delle risultanze istruttorie.
  • Le richieste di attivazione o documenti meramente attuativi non sono idonei, di per sé, a costituire la fonte genetica del vincolo contrattuale verso la pubblica amministrazione se il soggetto sottoscrittore è privo di poteri di rappresentanza esterna.
  • La domanda di arricchimento senza causa deve risultare effettivamente proposta nei gradi di merito; se la censura presuppone una diversa lettura delle conclusioni e degli atti processuali, essa è inammissibile in cassazione perché involge un riesame del fatto.
  • I poteri istruttori officiosi di esibizione o acquisizione documentale hanno funzione residuale e non possono essere utilizzati per supplire alle carenze probatorie della parte o per trasferire sulla controparte l’onere di reperire la prova mancante.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se, anche ove accolto, non sarebbe idoneo a scardinare una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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