Cassazione Penale, Sentenza n. 21808/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Rovigo che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del GIP; oggetto del contendere era la revoca del sequestro preventivo sulla somma di euro 4.392,00 presente sul conto intestato al ricorrente presso Illimity Bank S.p.A., disposto con riferimento ai reati di falsificazione di elementi qualificativi di una "startup innovativa" e alla truffa aggravata (artt. 489 e 640-bis c.p.) per ottenere contributi europei e finanziamenti agevolati. Il ricorrente deduceva, in particolare, violazione delle norme sul limite di tutela del minimo di sussistenza (riferimento agli artt. 545 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.p.) sostenendo che tale tutela dovesse trovare applicazione anche nel sequestro preventivo, e non solo nel sequestro conservativo.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: il termine ordinario di 15 giorni per proporre ricorso ex art. 325 c.p.p. (richiamando art. 585 c.p.p.) decorre dalla comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito; nel caso di specie l'ordinanza era stata notificata il 20/05/2021 e il ricorso è pervenuto al Tribunale per il riesame l'11/06/2021, oltre il termine che scadeva il 04/06/2021 (secondo l'attestazione di cancelleria). Per l'inammissibilità il collegio ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato solo in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; non influisce sulla decisione sostanziale.
Codice penale, art. 489
Norma richiamata tra i fatti contestati (falsificazione di documenti/elementi qualificativi).
Codice penale, art. 640-bis
Norma contestata (truffa aggravata) alla base del sequestro preventivo sulla somma sequestrata.
Codice di procedura penale, art. 325 comma 1
Stabilisce il rimedio in cassazione avverso le ordinanze del tribunale in materia di misure cautelari reali; il termine applicabile è quello ordinario di 15 giorni richiamato dal collegio tramite art. 585 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 311 comma 1
Termine di 10 giorni previsto dal comma si riferisce esclusivamente alle misure cautelari personali e non è applicabile alle misure cautelari reali; quindi non può essere richiamato per i sequestri preventivi.
Codice di procedura penale, art. 585 comma 1 lett. a
Fissa il termine ordinario di 15 giorni per le impugnazioni delle decisioni adottate in camera di consiglio; il collegio lo applica al termine per il ricorso in cassazione ex art. 325 c.p.p.
Codice di procedura penale, art. 582 comma 2
Sottolineata la regola secondo cui non grava sull'ufficio di cancelleria l'obbligo di trasmettere l'atto all'ufficio competente: la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene alla cancelleria competente.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alle spese processuali e la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende; applicata nel caso concreto con liquidazione di euro 3.000,00.
Codice di procedura civile, art. 545 e disposizioni di attuazione c.p.p., art. 104 (riprese dall'impugnante)
Gli articoli sono stati invocati dal ricorrente per sostenere la tutela del minimo di sussistenza anche nei sequestri preventivi; il Collegio non si è pronunciato sul merito di tale questione per avere dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
Massime di principio
- Contare sempre i termini dall'avviso di deposito o dalla comunicazione notificata: per i ricorsi in cassazione contro ordinanze del tribunale in materia di misure cautelari reali il termine è ordinario di 15 giorni (art. 325 c.p.p. in combinato con art. 585 c.p.p.).
- Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. riguarda esclusivamente le misure cautelari personali e non si applica alle misure reali (sequestri).
- Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emanato la decisione; la data di arrivo a quell'ufficio è quella rilevante ai fini della tempestività: depositi in uffici diversi possono comportare inammissibilità per tardività.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività si è esposti a condanna alle spese e a sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); la questione di merito può restare quindi inedita.
- Nel caso si intenda contestare la sottrazione del minimo vitale/protezione del reddito, occorre sollevare il tema tempestivamente e allegare elementi probatori/documentali precisi, fermo restando il rischio che la decisione su tale questione non venga assunta se l'impugnazione è inammissibile per termini o forma.
- Per evitare il rischio di inammissibilità: verificare subito la data di notificazione/avviso di deposito, presentare l'impugnazione entro il termine utile e presso la cancelleria competente; in caso di dubbi procedurali utilizzare mezzi urgenti o avvalersi di consulenza processuale immediata.
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