Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 444/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Per l'annullamento e/o per la declaratoria di nullità: - della Deliberazione C.C. n. 22 del 23.11.2020, comunicata a mezzo PEC alla Società ricorrente in data 28.11.2020, con la quale il Comune di Pietranico si determinava nel senso di acquisire a titolo gratuito e iscrivere nel suo patrimonio reti ed impianti di proprietà della medesima ricorrente, quale Concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, in costanza del relativo rapporto concessorio, come da contratto rep. n. 355 del 15.2.1999 e successivi atti aggiuntivi rep. n. 435 del 28.6.2005 e rep. n. 473 del 26.6.2008 – assumendo gli errati presupposti dell'intervenuta scadenza del rapporto concessorio e della devoluzione gratuita già maturata –, nonché adottava ulteriori connesse determinazioni; - di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi comprese, occorrendo, la Deliberazione G.C. n. 15 del 15.3.2019 e la nota di Pescara Energia s.p.a. prot. n. 880 in data 31.7.2018 (con i relativi allegati), recante la valutazione delle reti e degli impianti relativi alla concessione di cui sopra; Per l'accertamento: - del diritto della Società ricorrente a proseguire la regolare esecuzione della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Pietranico, come da atti contrattuali sopra indicati, sino alla relativa scadenza legale, da individuarsi nel 28.7.2023 e comunque nell'anno 2023; - del diritto della medesima ricorrente a mantenere nella sua proprietà, sino alla suddetta scadenza legale e, segnatamente, sino alla cessazione effettiva del servizio conseguente alla medesima scadenza, tutti i beni dalla stessa realizzati nel territorio comunale in esecuzione del rapporto concessorio; - dell'insussistenza dell'obbligo della Società ricorrente di corrispondere, a titolo di canone, al Comune di Pietranico somme ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 4 dell'atto aggiuntivo rep n. 435 del 28.6.2005, sino alla scadenza legale della concessione e, successivamente, sino alla cessazione effettiva del servizio, somme superiori al 10% del ricavo tariffario di località, in caso di applicazione dell'art. 46 bis, comma 4, d.l. n. 159/2007, conv. con l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.

Giustizia amministrativa202100096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare del Comune di Pietranico che ha disposto l'acquisizione gratuita e l'iscrizione nel patrimonio comunale delle reti e degli impianti di distribuzione del gas, assumendo la scadenza della concessione al 31 dicembre 2012, nonché atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore uscente)

Prevale il privato

La controversia

La concessionaria, subentrata al concessionario originario, ha impugnato la deliberazione del 23 novembre 2020 e chiesto l'accertamento della prosecuzione della concessione e del mantenimento della proprietà delle reti sino alla scadenza effettiva. Ha sostenuto che la scadenza naturale originaria del 2035 non fosse stata superata dall'atto aggiuntivo del 2005 e che la devoluzione gratuita non potesse verificarsi prima della cessazione effettiva; ha inoltre invocato l'art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, deducendo che, per effetto del decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dei lavori finanziati, la concessione fosse prorogata sino al 28 luglio 2023. Ha censurato l'immediata acquisizione delle reti anche per contrasto con l'art. 42 Cost. e l'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, e ha contestato la debenza di canoni retroattivi e ulteriori. Il Comune ha eccepito tardività e sopravvenuta carenza di interesse, sostenuto la scadenza al 31 dicembre 2012 e la conseguente devoluzione gratuita, e proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di somme introitate e il pagamento di canoni e corrispettivi. Ha negato l'applicabilità della proroga del 2005, richiamando la rinegoziazione del 2005, la natura dei finanziamenti e la mancata coincidenza tra gestore ed esecutore delle opere. La ricorrente ha contestato le eccezioni preliminari e l'ammissibilità della riconvenzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di tardività e improcedibilità: la controversia ricade nella giurisdizione esclusiva e la data di scadenza è proprio l'oggetto dell'accertamento; l'iscrizione delle reti nel patrimonio comunale ha valore meramente dichiarativo. Ha respinto la tesi della concessionaria secondo cui la scadenza originaria del 2035 continuerebbe a impedire la devoluzione gratuita: l'atto aggiuntivo del 2005 ha rinegoziato il rapporto alla luce della normativa sopravvenuta, mentre le successive proroghe legislative hanno stabilizzato la durata delle concessioni e superato la logica dei periodi transitori. Ha invece accolto in parte la domanda sulla durata, riconoscendo, ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, la proroga sino al 28 luglio 2023: l'accordo del 2005 non escludeva l'applicazione di successive disposizioni di proroga e conteneva una clausola di salvaguardia per termini più favorevoli; risultavano inoltre integrati i presupposti relativi al finanziamento statale e all'esecuzione delle opere tramite cooperative consorziate. Di conseguenza, la devoluzione gratuita delle reti si è verificata alla scadenza prorogata, senza rimborso al gestore; per il periodo successivo, di gestione in prorogatio, sono dovuti canoni maggiorati secondo i criteri indicati in motivazione. La domanda riconvenzionale è stata accolta solo in parte: respinta la scadenza al 31 dicembre 2012, il TAR ha riconosciuto l'acquisizione gratuita alla scadenza del 2023 e gli incrementi di canone per il periodo successivo, senza liquidare le singole poste, riservando i conteggi all'applicazione dei criteri decisori. Il dispositivo dispone l'accoglimento parziale del ricorso e della riconvenzionale e compensa le spese. La motivazione indica il 28 luglio 2023 per la scadenza riconosciuta alla ricorrente, mentre nella successiva modulazione della riconvenzionale menziona il 26 luglio 2023 e l'acquisizione gratuita dal 27 luglio 2023.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.

    Le eccezioni in rito sono agevolmente disattese richiamando il contesto di giurisdizione esclusiva (art. 133 comma 1 lett. b e c del CPA) in cui si ascrivono le censure della ricorrente, senza alcun richiamo utile a presunte tardività impugnatorie di atti collegati o presupposti.

    La controversia sulla concessione e sui relativi effetti patrimoniali rientra nella giurisdizione esclusiva; non è quindi fondata l'eccezione di tardività basata sulla mancata impugnazione immediata degli atti collegati o presupposti.

  • art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, conv. in l. 51/2006

    Ritiene invece il Collegio che l’articolo 23 comma 4 del d.l. 273/05 abbia effettivamente inciso sul rapporto concessorio in questione, spostando il dies ad quem della concessione al 28 luglio 2023 (la tesi del Comune secondo cui la proroga sarebbe a tutto concedere limitata al 21 giungo 2012 non considera il riferimento della norma al dodicesimo anno dalla data del DM di approvazione finale dell’intervento, come con chiarezza specificato da Mediterranea).

    La proroga opera anche quando la concessione sia stata rinegoziata dopo il 2000; il termine va computato, nel caso deciso, dal decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell'intervento finanziato, portando la scadenza al 28 luglio 2023.

  • art. 7, comma 1, d.m. 226/2011

    Nel caso in cui la concessione preveda a fine affidamento la devoluzione gratuita di una porzione di impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprietà di tale porzione di impianto se: a. alla data di cessazione effettiva dell'affidamento si è raggiunta la scadenza naturale del contratto; b. o si è nelle condizioni previste nell'articolo 5, comma 14, lettera b), previo pagamento, da parte dell'Ente locale, del valore di rimborso al gestore uscente ivi determinato.

    La devoluzione gratuita è collegata al raggiungimento della scadenza naturale della concessione; nel caso in esame la scadenza rilevante è quella prorogata al 2023, non quella originariamente indicata al 2035 né quella del 2012 prospettata dal Comune.

  • art. 5, comma 14, d.m. 226/2011

    Qualora la concessione preveda, alla sua scadenza naturale, la devoluzione gratuita all'Ente locale concedente di una porzione di impianto e la data di scadenza naturale superi la data di effettiva cessazione del servizio, il valore di rimborso al gestore uscente di tale porzione di impianto è valutato (….)

    Il meccanismo di rimborso relativo alla scadenza naturale non consente di conservare una scadenza originaria ormai superata da successive proroghe normative e convenzionali; la devoluzione va riferita alla scadenza naturale così come rideterminata.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Senza oltre considerare che il Comune argomenta solo a distanza di anni di una scadenza che sarebbe avvenuta a fine 2012 senza aver mai dato nel frattempo segnali concreti alla concessionaria di tale (asserita) avvenuta scadenza, con un portamento piuttosto discutibile sotto il profillo della correttezza e della buona fede (anche quella cd. “amministrativa” ora prevista dall’articolo 1 comma 2 bis legge 241/90).

    La correttezza e la buona fede amministrativa rilevano nella valutazione della condotta dell'ente che, pur sostenendo una scadenza concessoria già verificatasi, non abbia dato per anni segnali concreti al concessionario; il rilievo è svolto dal TAR a sostegno della ricostruzione, senza costituire l'unica base dell'esito.

Massime di principio

  • Quando una concessione di distribuzione del gas è stata rinegoziata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 164/2000, la rinegoziazione non esclude di per sé l'applicazione della proroga prevista dall'art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, poiché tale disposizione non limita il proprio ambito alle concessioni rimaste immutate dopo il 2000.
  • Ai fini della proroga prevista dall'art. 23, comma 4, d.l. 273/2005, se il finanziamento è stato ammesso nell'ambito della normativa statale richiamata e il decreto ministeriale di approvazione finale dell'intervento è successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 164/2000, il termine va calcolato con riferimento al dodicesimo anno decorrente da tale decreto, secondo l'interpretazione accolta dal giudice.
  • La scadenza originaria di una concessione non continua a operare come scadenza naturale utile a escludere la devoluzione gratuita quando sia stata superata da successive proroghe e rinegoziazioni che hanno rideterminato la durata del rapporto; la devoluzione va verificata alla scadenza naturale risultante da tali sopravvenienze.
  • Quando la concessione prevede la devoluzione gratuita delle opere, il riconoscimento di una proroga della durata non comporta, di per sé, il diritto del gestore uscente a un rimborso per le reti: la devoluzione gratuita si verifica alla scadenza così prorogata, ferma la debenza dei canoni per l'eventuale prosecuzione provvisoria del servizio.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione del gasGiurisdizione e riparto
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.